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Preparati contenenti sostanze dopanti

Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006 sono state definite le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, in attuazione dell’art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall’anno 2006. La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della Salute: ril.doping@postacert.sanita.it.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2005
  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2006.

I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo delle sostanze vietate per doping.

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Data di pubblicazione: 13 gennaio 2023, ultimo aggiornamento 18 gennaio 2023

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