Anche nelle operazioni di abbattimento al macello la tutela del benessere degli animali rappresenta una priorità. Il rispetto delle norme in vigore e le nuove tecnologie per lo stordimento e l’abbattimento consentono oggi di ridurre al minimo le sofferenze degli animali e indirettamente contribuiscono anche a garantire la sicurezza degli operatori.

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il Regolamento n.1099/2009 CE relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento che ha disciplinato la materia.

Il Reg. 1099/2009 (CE) prevede:

  • maggiori responsabilità per gli operatori e i produttori di dispositivi per lo stordimento e l’abbattimento
  • adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con l’obbligo di acquisire attraverso un esame il certificato d’idoneità
  • maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti durante le operazioni di spopolamento per l’eradicazione di malattie infettive
  • elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti relativamente alle diverse specie animali oggetto di macellazione

Il Centro di referenza nazionale sul benessere animale (CRENBA) ha elaborato un manuale delle buone pratiche costituito da schede sintetiche sulle specie animali allevate.

Durante l’abbattimento e le operazioni correlate devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze e gli operatori sono obbligati a garantire che gli animali:

  • siano maneggiati e custoditi tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche
  • siano tenuti in condizioni igieniche e termiche adeguate, evitando loro anche cadute o scivolamenti
  • siano protetti da ferite
  • non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua
  • non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

Gli operatori, inoltre, devono adottare e applicare nei macelli procedure adeguate di controllo che devono includere almeno:

  1. nome della persona responsabile della procedura di controllo
  2. indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali (es. assenza di respirazione ritmica, assenza di vocalizzazione ecc.); gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli animali macellati (assenza di battito cardiaco, assenza di riflesso palpebrale ecc.)
  3. circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli
  4. numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli.

La frequenza dei controlli ufficiali tiene conto dei principali fattori di rischio, quali le modifiche riguardanti i tipi o le dimensioni degli animali macellati o l’organizzazione lavorativa del personale.

In caso di focolai di malattie infettive, il Regolamento prevede che l’autorità competente responsabile di un’operazione di spopolamento (abbattimento in allevamento) elabori un piano d’azione, garantisca che le operazioni siano eseguite in conformità al piano e intraprenda azioni adeguate alla tutela del benessere degli animali.

Linee guida sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009

Per facilitare e uniformare sul territorio nazionale l’applicazione del Regolamento, il ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale sul benessere animale, ha elaborato delle Linee guida suddivise in una parte introduttiva di carattere generale e allegati focalizzati su aspetti specifici.

Consulta


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 27 marzo 2019, ultimo aggiornamento 26 marzo 2021

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area