Audit interni del Ministero delle Politiche Agricole

Il sistema di audit interno si pone l’obiettivo di monitorare e verificare l’effettivo rispetto delle procedure operative adottate e rese disponibili al personale incaricato di effettuare l’attività ispettiva, nonché gli eventuali scostamenti rispetto a quanto dalle stesse previsto. 
L’audit interno è espletato tramite:

  • revisione delle procedure da parte degli Uffici dell’Amministrazione Centrale, prima del loro invio agli Uffici periferici;
  • verifica della conformità dei verbali redatti nel corso dell’attività ispettiva ed inviati all’amministrazione centrale ai modelli di verbali proposti da apposita procedura;
  • realizzazione di un programma di visite presso gli Uffici periferici.

Le visite, in particolare, sono effettuate con la partecipazione del dirigente e/o di un funzionario appartenente agli Uffici coinvolti, da ricercarsi tra coloro che hanno frequentato appositi percorsi di formazione e in possesso della necessaria qualifica e sono precedute dalla redazione di una procedura operativa ed una scheda di rilevazione delle risultanze dell’audit.
L’esame che ha la durata media di due giorni, avviene previo preannuncio ai Direttori degli Uffici periferici ed è improntato a criteri di indipendenza e trasparenza.

L’espletamento di tale attività prevede una preliminare acquisizione di elementi relativi all’Ufficio da ispezionare, da compiersi in uno/due giorni. La visita si svolge secondo un programma prestabilito che tiene conto anche di eventuali specifici elementi o esigenze di verifica a conoscenza di questa amministrazione al termine della quale viene redatto un sintetico resoconto. In particolare, per gli aspetti di competenza, sono prese in esame le modalità organizzative degli Uffici nonché l’applicazione delle procedure per l’espletamento dell’attività ispettiva.

Con esso si può altresì rendere evidente anche l’efficacia che le procedure assumono nel conseguimento degli obiettivi dell’Ispettorato, le eventuali proposte di modifica regolamentari o altri suggerimenti volti a superare le difficoltà di volta in volta registrate quanto la loro implementazione ed efficacia.

 

Audit (Vigilanza) sugli Organismi di controllo

L’ICQRF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1047, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 esercita le funzioni statali di vigilanza sull’operato degli OdC.

Attraverso la vigilanza viene verificato il possesso e il mantenimento, da parte delle Strutture di controllo, dei requisiti organizzativi, gestionali e amministrativi previsti per il loro riconoscimento e autorizzazione a operare.

Ovvero, attraverso l’attività di  vigilanza è verificato che non sussistano carenze da parte dell’OdC nell’espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.

In particolare è verificato che l’organismo:

  1. continua a disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;
  2. svolge i compiti delegati con imparzialità e libero da qualsiasi conflitto di interessi;
  3. non attua alcun tipo di discriminazione per l’accesso al sistema degli operatori;
  4. ottempera alle disposizioni che gli sono state impartite al momento dell’autorizzazione e successivamente alla stessa.

Gli audit vengono effettuati presso la sede della struttura di controllo e presso un campione di operatori da questa controllati e sono svolti durante tutto l’arco dell’anno anche in funzione dell’eventuale periodo di ottenimento delle produzioni.

La vigilanza si esplica attraverso un controllo documentale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite dall’AC, del mantenimento dei requisiti valutati al momento del riconoscimento e l’operatività delle strutture di controllo.

La categorizzazione degli eventuali rischi tiene conto dell’attività pregressa e della verifica dell’attività svolta dalle strutture di controllo sulla base delle non conformità riscontrate a carico delle stesse e sulla base di situazioni congiunturali.

La rendicontazione e verifica dei risultati è svolta sulla base di relazioni finali dell’attività svolta .

Il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2012 ha istituito il Comitato nazionale di vigilanza che ha, tra l’altro, lo scopo di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra le Autorità competenti (Regioni e Province autonome e l'ICQRF).

Al Comitato Nazionale di Vigilanza, costituito in data 8 gennaio 2013, è demandato il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare l’attività di vigilanza.

Il coordinamento si basa essenzialmente sulla condivisione di un programma annuale di vigilanza e la definizione di procedure comuni d’intervento.

In forza del principio di sussidiarietà l'ICQRF può intervenire ogni qualvolta la Regione non assolve alle proprie funzioni relative all'attività di vigilanza.

L'ICQRF e le Regioni, per lo specifico territorio di competenza, stipulano tra loro accordi bilaterali a valere per la pianificazione operativa dell'attività di vigilanza.

Riferimenti normativi

  • Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, - Articolo 1, comma 1047 che attribuisce le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni Agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
  • Decreto Ministeriale 16 febbraio 2012  recante  Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate.
  • Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
  • Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
  • Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
  • Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
  • Legge 24 aprile 1998, n. 128 - articolo 53, come sostituito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
  • Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
  • Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
  • Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
  • Decreto ministeriale 30 agosto 2000, recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.
  • Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine.
  • Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e in particolare l'art. 9 ove è previsto che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
  • Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame.
  • Decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni e Province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari.
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
  • Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini.
  • Regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo a: le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo.
  • Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
  • Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 recante Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’articolo13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

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Data di pubblicazione: 18 luglio 2013, ultimo aggiornamento 18 luglio 2013

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