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immagine di persone in strada

Le categorie del settore pubblico e privato che possono richiedere assistenza sanitaria all'estero, in forma diretta o indiretta, individuate dal DPR 618/80 sono:

Settore pubblico

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
  • familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Settore privato

  • iscritti al SSN occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
  • lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
  • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
  • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
  • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
  • cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
  • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
  • familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

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Data di pubblicazione: 22 settembre 2010, ultimo aggiornamento 4 febbraio 2019

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