Le categorie del settore pubblico e privato che possono richiedere assistenza sanitaria all'estero, in forma diretta o indiretta, individuate dal DPR 618/80 sono:
Settore pubblico
- dipendenti delle Amministrazioni Statali
- personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
- personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
- personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
- impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
- familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Settore privato
- iscritti al SSN occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
- religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
- collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
- lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime fiscale italiano
- studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
- cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano
- invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
- familiari, che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.