Il Regolamento di polizia veterinaria – DPR n. 320 del 8.2.1954 (art.1) elenca le malattie infettive e diffusive degli animali notificabili o soggette a denuncia. Qualunque caso, anche sospetto, di una di queste malattie deve essere immediatamente denunciata alla autorità competente, al fine di intraprendere tutte le misure di controllo per impedirne la diffusione.

Nell’ambito degli obblighi internazionali sottoscritti, lo Stato italiano, attraverso il la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, fornisce regolarmente, secondo specifiche definite, una serie di dati ed informazioni sia alla Commissione Europea che all’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (Office International des Epizooties - OIE),  riguardanti il rilievo e la diffusione di malattie animali, nonché le attività poste in atto per la loro sorveglianza e controllo.

La notifica e la trasmissione immediata delle informazioni relative all'insorgenza di malattie animali sono essenziali per porre in atto efficaci misure di controllo, al fine di garantire la massima trasparenza circa lo status sanitario degli animali nei paesi membri, per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive degli animali e per la regolamentazione degli scambi di animali vivi e di loro prodotti.

La Direttiva 82/894/CEE, recepita con l’Ordinanza ministeriale del 6 ottobre 1984, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, stabilisce i criteri per la notifica di quelle malattie la cui insorgenza fra gli animali deve essere notificata dall’autorità veterinaria dello Stato membro interessato alla Commissione e agli altri Stati membri. L’ultima modifica della Direttiva 82/894/CEE, apportata dalla Decisione della Commissione 2012/737/UE, ha aggiornato l’elenco delle malattie per le quali è necessaria la notifica alla Commissione Europea di tutti i casi di insorgenza rilevati sul territorio comunitario e l’elenco delle informazioni che devono essere notificate, mediante il sistema informativo di notifica delle malattie animali comunitario (Animal Disease Notification System - ADNS).

Mentre, l’articolo 1.1. del “Terrestrial Animal Health Code – TAHC” dell’OIE prevede l’obbligo di notificare l’insorgenza di qualunque malattia o infezione tra quelle elencate nell’articolo 1.2 dello stesso “Code”.

La notifica immediata comprende, l’invio all’OIE di una serie di informazioni relative al focolaio o ai focolai, includendo anche dettagli relativi alle misure di controllo applicate, agli aspetti epidemiologici rilevanti della malattia, nonché le modalità ed i test diagnostici attraverso i quali si è giunti alla diagnosi.

Ulteriori informazioni debbono poi essere inviate all’OIE su tutte le malattie notificabili nell’ambito dei rapporti semestrali ed annuali.

Tutte le informazioni ricevute dall’OIE e contenute nel database (World Animal Health Information Database – WAHID) sono consultabili, per singolo Paese o singola malattia, sulla pagina web del sito dell’organizzazione.

Per la notifica dei focolai di malattie animali individuati sul territorio italiano è disponibile, sul sito del Sistema Informativo Veterinario, il sistema informativo malattie animali nazionale (SIMAN), che permette mediante accesso riservato alle autorità competenti, di inserire i dati e le informazioni in merito al sospetto e alla conferma di positività che, una volta registrati, possono sia essere trasmessi agli organismi internazionali sia essere consultati e valutati nell’ambito dello studio epidemiologico della malattie animali.


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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 13 novembre 2018

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