Per mangimi geneticamente modificati si intendono mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM.
La normativa di riferimento del settore è rappresentata principalmente dai due regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004. Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi, definisce fra l’altro la procedura di autorizzazione per l’immissione in commercio di un OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM. Il regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
Come è noto, i mangimi OGM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione.
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi OGM, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono, sono costituiti, o sono prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. Il Regolamento (UE) N. 619/2011 stabilisce inoltre un limite tecnico dello 0,1% per la presenza di OGM per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Infine i mangimi OGM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità.
Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.
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