Importazione ed esportazione mangimi

L’attività di importazione ed esportazione dei mangimi nella e dalla Comunità europea è disciplinata dal Reg. (CE) 178/2002, che agli artt. 11 e 12 prevede obblighi in materia di commercio di alimenti e mangimi indicando, nello specifico, i requisiti di conformità che i mangimi devono possedere ai fini autorizzatori.  Il regolamento non trova applicazione in presenza di un accordo bilaterale, concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati Membri e un Paese Terzo, in tal caso si applicano le disposizioni stabilite dell’accordo stesso per l’esportazione dei mangimi.

Consulta le linee direttrici in materia di controlli ufficiali sui mangimi in importazione ed esportazione (nota DGVA/III-XI-bis/28667 del 4/8/2006 come modificata dalla nota  DGSAF  19970 del 30/07/2015).

Importazioni ed esportazioni di mangimi conformi alle norme UE da/ verso Paesi terzi

Gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM), registrati o riconosciuti ai sensi dell’art. 9 o dell’art. 10 del Reg. (CE) 183/2005, possono importare mangimi conformi alle norme UE da Paesi Terzi secondo l’art. 11 del Reg. (CE) 178/2002, nel rispetto delle condizioni di importazione di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) 183/2005.

L’art. 23 prevede la definizione di un elenco di Paesi terzi dai quali sono ammesse le importazioni e di un elenco, definito e aggiornato dal Paese terzo medesimo, di stabilimenti da cui sono ammesse le importazioni di mangimi che soddisfano i requisiti di cui all’art. 23 comma d) del Reg. (CE) 183/2005.

Nelle more della pubblicazione degli elenchi da parte della Commissione Europea si applica quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 98/51/CE, con la previsione che i prodotti fabbricati in stabilimenti di Paesi Terzi possono essere importati in Italia solo se lo stabilimento produttore del Paese Terzo dispone di un rappresentante insediato all’interno della Comunità.

Elenco dei rappresentanti italiani degli stabilimenti siti in Paesi Terzi

Consulta l’elenco degli esportatori di mangimi verso Paesi Terzi

Gli OSM, che importano da Paesi Terzi mangimi conformi alle norme UE, devono notificare l’importazione al PCF e alle ASL competenti (Allegato 2 nota DGSAF n. prot. 19970 del 30/07/2015), mettendo in conoscenza l’Ufficio 7 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.

I mangimi conformi possono essere anche esportati dagli OSM, registrati o riconosciuti, come previsto dall’art. 12 del Reg. (CE) 183/2005.

Importazioni ed esportazioni di mangimi non conformi alle norme UE da/ verso Paesi terzi

L’importazione di mangimi non conformi alle normative UE è permessa agli OSM, registrati o riconosciuti, solo al fine della successiva esportazione e non per l’immissione nel mercato europeo, secondo quanto definito all’art. 12 del Reg. (CE9 178/2002 ed esplicitato nella nota ministeriale prot. DGSAF n. 19970 del 30/07/2015.

Pertanto, gli OSM sono tenuti a notificare l’importazione dei mangimi non conformi al PCF e alle ASL competenti, mettendo in conoscenza l’Ufficio 7 della DGSAF (Allegato 1 nota DGSAF prot. n. 19970 del 30/07/2015), nonché l’esportazione verso Paesi terzi, inviando notifica (Allegato 1bis alla nota DGSAF prot. n. 19970 del 30/07/2015) alla ASL competente, mettendo sempre per conoscenza la Dogana competente e l’Ufficio 7 della DGSAF. È previsto che alla medesima si alleghi la documentazione comprovante la conformità del mangime in questione alle norme del Paese terzo o l’accettazione esplicita da parte dell’Autorità del Paese terzo, come richiesto dal paragrafo 4.1 della citata nota ministeriale. 



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Data di pubblicazione: 25 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 11 gennaio 2024

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