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Immagine di una cane

Le norme

L’Ordinanza 9 agosto 2023 ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze, confermando, tra l’altro, la possibilità per i medici veterinari libero professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formativi volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinanza contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l’educazione dei proprietari di cani.

Responsabilità civile e penale dei proprietari

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

È disposto l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Percorsi formativi per i proprietari di cani

Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, con il rilascio finale del cosiddetto patentino.

Vedi: Formazione per i proprietari e patentino

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento

I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Divieti

  • l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
  • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
  • il sottoporre cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376
  • gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    • recisione delle corde vocali
    • taglio delle orecchie
    • estirpazione delle unghie e dei denti
    • taglio della coda
  • la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici.

La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario consideri tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi eseguito al fine di garantirne il benessere.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione della legge sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

​Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età. La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.

Vedi:

  • Legge 4 novembre 2010, n. 201. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.




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Data di pubblicazione: 18 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 29 agosto 2023

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