Gli Accordi e le Intese

Nel corso degli anni il meccanismo di accesso al finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsto dall’art. 1 co. 34 bis del Decreto Legislativo 662/96 rimane inalterato nella sua struttura essenziale, pur modellandosi coerentemente al mutare dell’ assetto istituzionale.
In concreto , una volta definito il Piano Sanitario Nazionale triennale, annualmente il Ministero della Salute sottopone all’approvazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una proposta di accordo che individua gli indirizzi cui le regioni dovranno attenersi nell’elaborare specifici progetti.
Questa fase comporta, prioritariamente, incontri tecnici con i rappresentanti regionali fino alla stesura definitiva della proposta da sottoporre all’approvazione della Conferenza.
Acquisito l’assenso sul documento, espresso ai sensi dell’ art. 4 co. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 , viene sancito l’Accordo.
Contestualmente viene formulata dal Ministro della Salute una proposta di intesa con la quale la somma già accantonata per questa finalità sul Fondo sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 1 co. 34 del decreto legislativo 662/1996, viene ripartita tra le regioni .
Su di essa, acquisito l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’ art. 3 co. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene sancita l’ Intesa.
Infine, su proposta del Ministro, formalizzata con Intesa della Conferenza Stato Regioni, il CIPE emana una Delibera con la quale, a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - parte corrente - viene assegnata la somma prevista, ripartita come da Intesa, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti con l’Accordo.

La valutazione dei progetti e l'assegnazione delle risorse

Nei tempi e con le modalità previste da ciascun Accordo, le Regioni inoltrano al Ministero della Salute i progetti per la loro valutazione.
Completata l’istruttoria, il Ministro inoltra alla Segreteria della Conferenza Stato Regioni una motivata proposta di ammissione al finanziamento per quelle Regioni che abbiano rispettato quanto sancito nell’Accordo. Acquisito il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome sulla citata proposta, la Conferenza approva la proposta di ammissione al finanziamento ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale deliberazione viene, infine, trasmessa agli organismi economico-finanziari per il definitivo svincolo delle risorse. 

 La modifica dell'art. 1, comma 34 bis del D.L. 662/1996

A partire dal 2009, per effetto della modifica operata sull’art. 1 co. 34bis dall’ art. 79, co. 1 quater del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, aggiunto dalla relativa Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 si instaura un nuovo percorso per l’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate:
“Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
 Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70% dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30% è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.
 Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30% ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70% già erogata”.


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Data di pubblicazione: 17 novembre 2009

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