Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio nazionale.

Nata per finalità di carattere prettamente amministrativo del setting ospedaliero, la SDO, grazie alla ricchezza di informazioni contenute, non solo di carattere amministrativo ma anche clinico, è divenuta un irrinunciabile strumento per un’ampia gamma di analisi ed elaborazioni, che spaziano dagli ambiti a supporto dell’attività di programmazione sanitaria al monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera e dei Livelli Essenziali di Assistenza, all’impiego per analisi proxy degli altri livelli di assistenza nonché per analisi di carattere più propriamente clinico-epidemiologico e di esito. A tal proposito, la banca dati SDO è un elemento fondamentale del Programma Nazionale Esiti (PNE).

Aspetti normativi

Il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera è stato istituito con il decreto del Ministero della sanità 28 dicembre 1991, come strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

Le successive Linee Guida del 17 giugno 1992 forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di compilazione, codifica e gestione del flusso SDO, definendo la cartella clinica come “il chi, cosa, perché, quando e come dell’assistenza al paziente nel corso dell’ospedalizzazione” ed attribuendo alla SDO rilevanza medico-legale al pari della cartella clinica, di cui costituisce parte integrante.

Il decreto 26 luglio 1993 disciplina il flusso informativo delle dimissioni ospedaliere, definendo in particolare le informazioni che costituiscono “debito informativo” nei confronti del Ministero della Salute e definisce le relative modalità di trasmissione; il suddetto d.m. stabilisce, inoltre, che a partire dal 1 gennaio 1995 il flusso SDO sostituisce la preesistente rilevazione dell’attività ospedaliera che veniva svolta con il modello ISTAT/D10.

In seguito, il decreto ministeriale del 27 ottobre 2000, n. 380, ha aggiornato il contenuto informativo della SDO, ampliandone il tracciato record ed adottando la classificazione ICD-9-CM versione 1997 (International classification of diseases, Clinical modification) per la codifica delle diagnosi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, in sostituzione della precedente classificazione ICD9.

La classificazione ICD-9-CM è stata nuovamente aggiornata con il DM 21 novembre 2005, adottando la versione 2002 a partire dal primo gennaio 2006, e successivamente dal DM 18 dicembre 2008, che ha adottato la versione 2007 a partire dal primo gennaio 2009.

Quest’ultimo decreto, inoltre, ha introdotto l’aggiornamento biennale dei sistemi di classificazione adottati nella Scheda di Dimissione Ospedaliera, ovvero la classificazione ICD-9-CM e il sistema DRG.

Il DM 8 luglio 2010, n. 135, infine, ha ulteriormente ampliato il contenuto informativo del flusso SDO, modificando inoltre la periodicità di invio dei dati, precedentemente semestrale e divenuta trimestrale per l’anno 2010 e mensile a partire dall’anno 2011.

La necessità di uniformare la compilazione e la codifica delle informazioni contenute nella SDO presso gli operatori delle strutture di ricovero rimane un obiettivo importante ai fini dell'utilizzo sempre più rilevante del flusso informativo per gli aspetti gestionali, programmatori ed epidemiologici.

Per questo nel tempo sono state prodotte diverse linee guida per precisare le corrette modalità di compilazione delle informazioni cliniche contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Oltre alle già citate Linee guida del 1992, è stata prodotta la Circolare 23 ottobre 2008, approvata dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo, nella seduta del 9 luglio 2008, recante "Indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della SDO"; successivamente, con l’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 è stato delineato un ulteriore aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 n. 261 ha apportato numerose modifiche al flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera, ampliandone considerevolmente il contenuto informativo. Fra le principali novità, la possibilità di tracciare i trasferimenti interni del paziente fra le diverse unità operative (discipline e reparti), con data e ora di ammissione, trasferimento e dimissione, la possibilità di conoscere se una o più diagnosi erano già presenti al momento del ricovero, la possibilità di tracciare (nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy) l’equipe chirurgica che ha eseguito gli interventi, nonché numerose informazioni più prettamente cliniche.

Il DM 7 dicembre 2016 n. 261 ha inoltre modificato le modalità con cui il flusso informativo viene trasmesso dalle Regioni e Province Autonome al Ministero della Salute, adottando il formato “xml” in sostituzione del precedente formato “testo”.

Il decreto ministeriale n. 165 del 26 settembre 2023 ha introdotto l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni raccolte dal flusso SDO relative alle sole dimissioni di ricoveri effettuati presso reparti di riabilitazione (discipline codici 28, 56, 75) allo scopo di fornire una migliore descrizione del ricovero riabilitativo e di rappresentarne il prodotto assistenziale anche in termini di esito.

Un apposito documento di specifiche funzionali (pdf, versione 2.5 del 09 febbraio 2024) descrive nel dettaglio tutti i campi dei tracciati record, le modalità di compilazione ed i valori ammessi. Sono inoltre disponibili gli schemi XML (XSD – XML Schema Definition) per la validazione dei dati SDO nel formato XML del tracciato Anagrafica (xsd), del tracciato Ricoveri (xsd) e del tracciato Riabilitazione (xsd).

Per maggiori approfondimenti in relazione al tracciato informativo C concernente le dimissioni dei reparti di riabilitazione ospedaliera, vedi la pagina “Il tracciato C: riabilitazione ospedaliera (SDOr)” e la pagina “Materiale formativo per la compilazione della SDO – Riabilitazione”.

Contenuto della SDO

Le informazioni raccolte comprendono caratteristiche anagrafiche del paziente (fra cui età, sesso, residenza, livello di istruzione), caratteristiche del ricovero (ad esempio istituto e disciplina dimissione, regime di ricovero, modalità di dimissione, data prenotazione, classe priorità del ricovero) e caratteristiche cliniche (ad esempio diagnosi principale, diagnosi concomitanti, procedure diagnostiche o terapeutiche)

Dalla scheda di dimissione sono escluse informazioni relative ai farmaci somministrati durante il ricovero o le reazioni avverse ad essi (oggetto di altre specifici flussi informativi).

Utilizzo delle informazioni rilevate attraverso la SDO

Il flusso SDO viene correntemente impiegato per finalità di carattere economico-gestionale, per studi di carattere clinico-epidemiologico e per analisi a supporto dell’attività di programmazione sanitaria, nonché per il monitoraggio dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, per la valutazione del rischio clinico ospedaliero, per il calcolo di indicatori di appropriatezza e qualità dell’assistenza erogata, nonché per valutazioni di impatto economico e per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale.

Limitazioni e cautele nell’utilizzo dei dati

E' necessario tenere presente che la banca dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera, per quanto abbia un ricchissimo contenuto informativo ed una copertura pressoché totale delle strutture ospedaliere italiane, ha comunque dei limiti e delle criticità nell’utilizzo, come ad esempio problemi di omogeneità della compilazione, problemi di completezza ed accuratezza per alcune variabili (soprattutto nei primi anni) e variazione dei sistemi di classificazione nel corso degli anni.


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Data di pubblicazione: 4 dicembre 2008, ultimo aggiornamento 12 febbraio 2024

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