La raccolta e la commercializzazione dei funghi viene disciplinata dalle Regioni e Province autonome, attraverso norme emanate in applicazione alla Legge 23 agosto 1993, n. 352, (integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376).
La normativa prevede il rispetto di alcuni punti:
- esiste un limite massimo di raccolta
- è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che potrebbero danneggiare seriamente tutto l'apparato produttivo fungino
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il fungo deve essere raccolto intero, staccato dal micelio con movimento rotatorio e non tagliato, questo consente una sicura
determinazione della specie - non si devono raccogliere esemplari troppo giovani o in cattivo stato di conservazione
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la raccolta va riposta in contenitori che consentano la diffusione delle spore, vietando in ogni caso l'uso di sacchetti di plastica che ne accelerano
la decomposizione - non si devono distruggere gli esemplari che si ritengono velenosi, anche loro sono utili alla vita del bosco!
Inoltre, la raccolta dei funghi è vietata:
- nelle riserve naturali integrali
- nelle aree dei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali
- nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali
- in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico.
La raccolta è vietata anche nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili, salvo che ai proprietari.
Secondo la normativa vigente le regioni e le province autonome istituiscono e organizzano gli Ispettorati micologici.
Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti (fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza) e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni di tipo amministrativo.