Dal 1988, il Ministero della salute predispone annualmente il Piano nazionale per la ricerca dei residui, un programma di controllo sulla presenza di residui di sostanze chimiche negli alimenti di origine animale.

Dal 1° gennaio 2023, con l’abrogazione in toto delle norme base del PNR (direttiva 96/23/CE e decisioni correlate 98/179/CE e 97/747/CE) e con l’emanazione dei nuovi regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646, il Piano Nazionale Residui ha modificato la sua ormai consolidata connotazione per indirizzare l’attenzione esclusivamente sulle sostanze farmacologicamente attive vietate, non autorizzate o autorizzate nei medicinali veterinari.

Dal 2023 il PNR si declina attraverso l’attuazione delle seguenti attività:

  1. Piano mirato: piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, per la verifica della conformità degli animali e degli alimenti di origine animale prodotti negli Stati membri:
    • alla legislazione dell'Unione, che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate
    • ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi applicabili negli alimenti.
  2. Piano di sorveglianza: piano nazionale di sorveglianza della produzione UE randomizzato, attraverso un monitoraggio casuale per la ricerca di un'ampia gamma di sostanze;
  3. Piano Paesi Terzi: piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi.

Il D.Lgs 158/2006, che recepiva la direttiva 96/23/CE, oltre alla direttiva 96/22/CE (tuttora vigente) concernente il divieto di alcune sostanze nelle produzioni animali, considerato il consistente recente rinnovamento delle norme comunitarie e le altre modifiche intercorse dal 2006 ad oggi, è attualmente in fase di revisione.

Le sostanze da ricercare nei prodotti di origine animale rientrano in due gruppi, secondo la classificazione riportata nell'Allegato I del regolamento (UE) 2022/1644:

Gruppo A

Sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti

A questo gruppo appartengono sostanze che vengono utilizzate in maniera illecita e non consentita dalla legislazione, come ad esempio quelle ad effetto anabolizzante, che inducono un incremento ponderale dell'animale trattato.

Gruppo B

Sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti

Sulla base dei risultati analitici rilevati, in caso di riscontro di residui di sostanze vietate o di concentrazioni superiori ai limiti di legge stabiliti, vengono attivati a livello locale adeguati interventi a tutela della salute pubblica.

Per maggiori informazioni sui dettagli delle attività, le Autorità competenti e i laboratori di analisi, consultare la pagina Residui di farmaci veterinari negli alimenti, Piano Nazionale

I dati sulle attività

Per ogni anno di attuazione viene elaborata e resa disponibile su questa pagina una relazione finale che raccoglie tutti i dati di attività, suddivisi in base ai diversi settori produttivi e alle categorie di sostanze ricercate.

Consulta le relazioni


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 2 gennaio 2024

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