La responsabilizzazione dell'operatore del settore alimentare è un punto cardine della nuova legislazione alimentare, che rovescia rispetto all’assetto precedente l’onere primario di garanzia della sicurezza alimentare. Infatti la definizione stessa data nel Regolamento (CE) n. 178/2002 riporta:
"operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo."

Lo stesso regolamento prevede all’articolo 17 che "Spetti agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte".

Le motivazioni di questo approccio si possono leggere nel Considerando 30 del medesimo: "Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti."

Analogamente, nel Regolamento (CE) n. 852/2004 si ribadisce che "gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento". Il Regolamento stabilisce che tutto ciò sia attuato, applicando nell’azienda alimentare l’autocontrollo.

In breve ecco gli obblighi sanciti dalla legislazione comunitaria.

 


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Data di pubblicazione: 10 ottobre 2008, ultimo aggiornamento 4 giugno 2019

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