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Procedure semplificate per i permessi import/export di sostanze stupefacenti e precursori

Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2022, sono prorogate le modalità semplificate previste dal decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2020, firmato durante l'emergenza da COVID – 19 , da osservare per le procedure di richiesta dei permessi di importazione, esportazione e transito di sostanze, precursori di sostanze, nonché medicinali contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, fino all'adozione dei sistemi elettronici messi  a  disposizione dall'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite e dall'United Nations Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC).  

Modalità di presentazione della richiesta di permesso import /export di sostanze e medicinali stupefacenti e psicotropi da parte delle aziende autorizzate

Le aziende autorizzate devono presentare richiesta di permesso secondo le seguenti modalità:

  • invio di copia elettronica (scansione) del modello di cui all’allegato n.1, da scaricare dal sito del Ministero, debitamente compilato e firmato,
  • invio di copia elettronica(scansione) degli oneri dovuti (versamento o bonifico, marche da bollo),
  • invio della richiesta tramite l'applicazione SIUCS, compilandola correttamente secondo le indicazioni fornite dall'UCS,
  • invio di copia elettronica del permesso di importazione rilasciato da autorità estera, in caso di richiesta di esportazione,

da inviare all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it e alla casella di posta elettronica dedicata precursori@sanita.it. Il modello di richiesta deve riportare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) a cui devono essere inviati i permessi d’importazione rilasciati.


Modalità di presentazione della richiesta di permesso da parte delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali per l’importazione di medicinali stupefacenti e psicotropi carenti o non registrati in italia

Sono stati altresì modificati i modelli di richiesta di permesso di importazione di medicinali carenti o non registrati in Italia che le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali richiedono per l’importazione su richiesta singola o cumulativa dei medici prescrittori. Il modello di richiesta deve riportare l’indirizzo posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica ordinaria (PEO) a cui devono essere inviati i permessi d’importazione rilasciati.

Le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici territoriali  devono presentare richiesta di permesso secondo i seguenti modelli:

  • modello per l’importazione di medicinali carenti (allegato n. 2),
  • modello per l’importazione di medicinali non registrati (allegato n. 3),
  • modello per l’importazione di Cannabis ad uso medico (allegato n. 4),
  • modello per l’importazione di medicinali non registrati in Italia e nella lista AIFA programmi per uso compassionevole (allegato n. 5),

con le consuete modalità di trasmissione :



Modalità di presentazione della richiesta di permesso import /export di precursori di droghe da parte degli operatori in possesso di licenza o registrazione

Gli operatori devono presentare richiesta di permesso secondo le seguenti modalità:

  • invio di copia elettronica (scansione) del modello di cui all’allegato n. 6, da scaricare dal sito del Ministero, debitamente compilato e firmato,
  • invio di copia elettronica(scansione) degli oneri dovuti (versamento o bonifico, marche da bollo),
  • invio del modello elettronico in formato WORD di cui all'allegato n. 7 (import) e all'allegato n. 8 (export),compilato con le informazioni richieste,
  • invio di copia elettronica del permesso di importazione rilasciato da autorità estera, in caso di richiesta di esportazione,

da inviare all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it  e alla casella di posta elettronica dedicata  precursori@sanita.it.


Modalità di rilascio dei permessi alle aziende autorizzate e alle farmacie ospedaliere

I permessi saranno rilasciati esclusivamente in formato elettronico (PDF) ed inviati dal Ministero della salute all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria (PEO) dell’azienda, come da dichiarazione contenuta nella richiesta.

Tutti i permessi rilasciati in formato PDF saranno firmati con firma elettronicamente riprodotta del direttore dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute e possono essere utilizzati una sola volta e per una sola operazione.


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Data di pubblicazione: 6 aprile 2020, ultimo aggiornamento 30 giugno 2022

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