Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le regioni individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:

  • avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione
  • essere adeguatamente protetta
  • essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.


La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:

  • la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  • le aree cimiteriali;
  • l’apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • l’apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
  • la gestione di rifiuti;
  • lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • i pozzi perdenti;
  • il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:

  • fognature;
  • edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
  • opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
  • pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d’inerzia da parte delle regioni circa l’individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le zone di protezione devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:

  • di ricarica della falda;
  • emergenze naturali e artificiali della falda;
  • zone di riserva.

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Data di pubblicazione: 4 ottobre 2016, ultimo aggiornamento 4 ottobre 2016

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