Per visualizzare correttamente il contenuto della pagina occorre avere JavaScript abilitato.
Vai al sito Assistenza sanitaria Paesi extra UE

Versione stampabile   Versione stampabile

  • Se parto per: Svizzera
  • Motivo del viaggio: Studio
  • Sono un: Studente e/o Familiare a carico

ATTENZIONE

Se hai la cittadinanza di un Paese extra UE e sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale hai diritto all’assistenza sanitaria italiana. La Svizzera tuttavia non applica il diritto comunitario (Regolamento comunitario n. 1231 del 24 novembre 2010 di estensione dei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 né le Decisioni) agli assistiti di Stati membri dell’Unione Europea (UE) di cittadinanza extra UE. Pertanto la Svizzera non accetta la TEAM né il certificato sostitutivo provvisorio né il modello S1 di cittadini extra UE iscritti al Servizio Sanitario Nazionale italiano.

In caso di cure medicalmente necessarie dovrai anticipare le spese e successivamente richiedere il rimborso alla ASL di residenza.

Se non vuoi incorrere nell’eventualità di anticipare le spese, e successivamente richiedere il rimborso alla ASL di ultima residenza, ti consigliamo di stipulare un’assicurazione sanitaria privata.

Prima di partire

Se hai la cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione Europea, o Spazio Economico Europeo e ti devi recare in Svizzera per motivi di studio, mantenendo la residenza in Italia, prima di partire assicurati di avere ricevuto la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che ti permette una copertura sanitaria limitata alle cure necessarie.

Se:

  • non hai ricevuto la TEAM e la partenza è prevista in tempi troppo brevi per poterla ottenere
  • ti è stata rubata o è stata smarrita

puoi recarti presso la tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) e richiedere il certificato sostitutivo provvisorio.

Se trasferisci la tua residenza all’estero , puoi chiedere alla ASL di appartenenza il modello S1 (Nota 7 febbraio 2012 - PD S1 S2 e SEDs; Nota 20 luglio 2010 Documenti portabili e SED’s) che ti assicura un’assistenza sanitaria completa. Il modello potrà essere richiesto anche dai tuoi familiari.

La tua ASL provvede a rilasciare a vista il modello (con validità annuale rinnovabile), presentando la seguente documentazione:

  • documentazione comprovante l’iscrizione ad un corso di studio legalmente riconosciuto
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Durante il soggiorno all’estero

Se dovessi avere bisogno di cure mediche, presentando la TEAM o il certificato sostitutivo al medico, all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata, avrai diritto a tutte le cure medicalmente necessarie, anche se non sono urgenti (Nota 21 maggio 2004 – Regolamento 631/04 allineamento dei diritti); (Decisione S1 del 12 giugno 2009).

Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a tuo diretto carico e non rimborsabile.

Se, per una qualsiasi ragione, non hai potuto utilizzare la TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio, conserva le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria e al rientro in Italia potrai richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute alla tua ASL di appartenenza che lo effettuerà in base alle tariffe dello Stato estero (Nota 30 agosto 2005 – Modello E126 e tariffazione);  (Nota 28 luglio 2010 – Tariffazione e nuovi regolamenti).

Se hai richiesto il modello S1, quando arrivi a destinazione, ricordati di presentare il modello presso una Cassa svizzera. Avrai diritto a ricevere, insieme ai tuoi familiari, , l’assistenza completa alla pari degli assistiti del luogo. Le prestazioni sono gratuite salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alle spese che sono a tuo carico e non rimborsabili.

DA SAPERE

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni ed utilizzi la TEAM, devi comunicarlo alla tua ASL per la sospensione del medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore. Se utilizzi il modello S1 sarà la ASL a provvedere direttamente a sospendere il medico di famiglia. Al rientro in Italia (sia che utilizzi la TEAM o il modello S1), alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia (Circolare 11 maggio 1984) o effettuare una nuova scelta del medico.

In caso di rientro saltuario in Italia hai diritto alle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantite alla generalità dei cittadini, presentando alla ASL l’attestato ex art. 12 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618.

In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell’elenco degli assistibili del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a tuo carico, per i quali potrai richiedere il rimborso. 

Al momento del rientro definitivo dall’estero dovrai andare presso la tua ASL e scegliere il tuo medico di fiducia che potrà essere, se disponibile, lo stesso che avevi al momento della sospensione.







  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2010, ultimo aggiornamento 18 ottobre 2022

Pubblicazioni   |   Opuscoli e poster   |   Normativa   |   Home page dell'area tematica Torna alla home page dell'area