Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in cinque categorie:

  1. Medicinali senza obbligo di ricetta
  2. Medicinali soggetti a prescrizione medica
  3. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
  4. Medicinali soggetti a ricetta medica speciale
  5. Medicinali soggetti a prescrizione limitativa


Medicinali senza obbligo di ricetta

Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.
Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le confezioni. Il bollino è unico per tutti i medicinali, deve essere visibile sulla confezione esterna senza coprire le altre scritte delle confezioni, deve riportare chiaramente la scritta "Farmaco senza obbligo di ricetta" e deve essere grande almeno 1.7 centimetri.
Tramite il bollino, il consumatore può così riconoscere chiaramente quali sono i medicinali senza obbligo di ricetta tra tutti quelli posti in vendita. Il bollino è obbligatorio su tutte le confezioni prodotte dopo il 1 marzo 2002.
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, estende la possibilità di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

La legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha stabilito che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio commerciale diverso dalle farmacie e che il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità.


I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:

  • SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: “Medicinale non soggetto a prescrizione medica ”
  • OTC (dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia /parafarmacie. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura “ Medicinale di automedicazione ”.



Medicinali soggetti a prescrizione medica

Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico.
La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che:


  • possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
  • sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute;
  • contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
  • sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA.

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:
“Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.

Salvo diversa indicazione da parte del medico, la ripetibilità è consentita per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute. Questo significa che il paziente con una ricetta ripetibile, potrà acquistare al massimo dieci confezioni per ogni medicinale prescritto nell’arco di sei mesi.

Con il decreto ministeriale 7 agosto 2006, la ripetibilità della ricetta medica per alcuni medicinali, ed in particolare per quelli a base di benzodiazepine, principi attivi alla base di farmaci per curare l’ansia, l’insonnia e la depressione. è stata ridotta a tre volte in trenta giorni. 



Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Si tratta di medicinali che possono determinare, con l’uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:
“Da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”.

Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione. Il medico può prescrivere con ricetta non ripetibile anche più di una confezione per un certo medicinale. Il paziente, se non ritira subito tutte le confezioni che gli sono state prescritte, deve tornare nella stessa farmacia a ritirare le altre confezioni entro la data di validità della ricetta, che sarà obbligatoriamente ritirata dal farmacista e conservata per sei mesi. Il paziente non è obbligato a comprare tutte le confezioni che gli sono state prescritte.



Medicinali soggetti a ricetta medica speciale

I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.



Medicinali soggetti a prescrizione limitativa

Si tratta di medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici e vengono distinti in:


  • medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile: sono i medicinali che per le loro caratteristiche, non potrebbero essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere o delle case di cura. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta:
    “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”.

  • medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo specialista.
    I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna dopo le frasi ”Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

  • medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista: sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna le frasi:
    “Uso riservato a...”, con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e “Vietata la vendita al pubblico”.

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Data di pubblicazione: 10 febbraio 2006, ultimo aggiornamento 7 dicembre 2018

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