L’Italia rappresenta un importante crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore e di transito verso altri Paesi UE o Paesi terzi.

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità della protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Consulta il Piano nazionale benessere animale (PNBA - anno 2019)

Il trasporto è costituito da diverse fasi che comprendono:

  • carico sul mezzo (camion, aereo, nave, traghetto RO-RO) 
  • viaggio verso la destinazione finale con eventuali soste e scarico degli animali nei posti di controllo laddove la durata del viaggio lo necessiti (Regollamento CE 1/2005)
  • scarico nel luogo di destinazione finale (allevamento o macello)

Durante il trasporto, il trasporto, diversi fattori influiscono sul benessere degli animali; pertanto è di fondamentale importanza la valutazione di tutti gli indicatori basati sia sull’animale sia sull’ambiente circostante (durata del viaggio, tipo di guida). 

Da molti anni le condizioni di trasporto degli animali d’allevamento sono oggetto di grande interesse sia da parte dell’opinione pubblica, sempre più attenta alla qualità etica dei processi produttivi, sia da parte della classe politica e di tecnici del settore, intervenuti frequentemente su tale materia con atti legislativi. Infatti, già a partire dal 1954, il Regolamento di Polizia Veterinaria contemplava la disciplina in campo nazionale del trasporto degli animali con particolare attenzione agli aspetti sanitari.

Nel 1968, è stata approvata a Parigi la Convenzione del Consiglio  d’Europa sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, ratificata in Italia con Legge n. 222 del 1973. Nel 1977 è intervenuta la Comunità europea con un una direttiva sulla  protezione degli animali nei trasporti internazionali.
La Comunità europea ha emanato nel 2005 il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Consulta:

Check List

La check- list per il controllo del benessere animale durante il trasporto, elaborata da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute, ha come obiettivo principale di dotare l’autorità competente di un agile strumento di promemoria a supporto dell’attività ispettiva sui principali e fondamentali requisiti previsti dalla normativa vigente per poter attestare e documentare l’attività di controllo ufficialmente espletata.
A tal fine il documento è strutturato in una parte iniziale di raccolta delle informazioni inerenti al momento dell’ispezione, alla tipologia del trasporto ed alle figure responsabili dello stesso, a cui fa seguito una suddivisione in diverse sezioni. Le prime sezioni fanno riferimento a quelli che sono i requisiti generali da osservare nel trasporto di animali vivi mentre, le sezioni successive, riguardano i requisiti specifici per il trasporto delle diverse specie animali, da utilizzare a seconda della specie trasportata oggetto del controllo.
In considerazione del fatto che sarebbe stato eccessivo riportare tutti i requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1/2005, si è ritenuto opportuno inserire nelle sezioni “specifiche” le voci più importanti, rimandando alle autorità competenti la facoltà di estendere il livello di approfondimento delle singole sezioni a seconda delle diverse realtà territoriali.
La check-list è un documento ufficiale portato a conoscenza della Commissione europea e di cui se ne raccomanda l’utilizzo da parte delle autorità competenti nell’espletamento della specifica attività ispettiva sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Il Ministero della salute ha ritenuto utile elaborare con lo stesso principio della check list per il controllo del benessere animale durante il trasporto, anche una check list riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo per la verifica dei requisiti strutturali, gestionali e funzionali previsti dal regolamento (CE) N. 1255/97 e successive  modifiche.

Piani di emergenza

I trasportatori al fine del rilascio  dell’autorizzazione tipo 2 per lunghi viaggi (superiori alle otto ore)  devono presentare all’autorità competente anche un piano di emergenza nell’eventualità  di imprevisti che rendono necessario l’attuazione di una serie di azioni atte a salvaguardare il benessere degli animali dall’ insorgenza  di eventi critici (articolo  13 del regolamento (CE) n. 1/2005).

Per facilitare la stesura e l’adozione dei piani di emergenza, il Ministero della salute ha predisposto un modello  di piano di emergenza che coadiuvi il trasportatore alla gestione dell’emergenza ma anche alla prevenzione di alcune possibili emergenze che possono verificarsi a seguito della mancata applicazioni di disposizioni previste dal  regolamento (CE) n. 1/2005 e dal codice della strada.

Consulta fac simile piano di emergenza

Consulta il fac simile piano di emergenza


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Data di pubblicazione: 16 dicembre 2010, ultimo aggiornamento 26 marzo 2021

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