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Immagine di una donna in gravidanza durante un'ecografia

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.

L’elenco di tali prestazioni, contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, è stato sostituito e innovato dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017.

Cosa prevede il DPCM 12 gennaio 2017

  1. In funzione preconcezionale: prestazioni specialistiche più appropriate per l’accertamento del rischio procreativo
  2. Per la gravidanza fisiologica: ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio secondo le specifiche Linee guida (incluso il test combinato: parametri di laboratorio in combinazione con le indagini ecografiche eseguite presso strutture appositamente individuate dalle Regioni)
  3. Per l’accesso alla diagnosi prenatale: aggiornamento delle indicazioni secondo le più recenti Linee guida (condizioni biologiche-genetiche, alterazione di parametri ecografici e biochimico/molecolari, patologie infettive che determinano un rischio per il nascituro)

In particolare, è prevista l’erogazione gratuita per:

  • le visite periodiche ostetrico-ginecologiche
  • i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale)
  • l’assistenza al puerperio.

 Sulla ricetta va riportato il CODICE M + nn settimana di gravidanza.

Inoltre:

  • IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE
  1. Le prestazioni per la donna, l’uomo e la coppia elencate nell’allegato 10 - sezione A al DPCM, da eseguire, su prescrizione dello specialista, prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Oltre alle prestazioni in elenco, se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico genetista o dallo specialista che segue la coppia; sulla ricetta va riportato il CODICE M00.
  •  NEL CORSO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA
  1. Le prestazioni specialistiche indicate, per ciascun periodo, dall’allegato 10 - sezione B al DPCM; sulla ricetta va riportato il CODICE M + nn settimana di gravidanza.
  2. In caso di minaccia d’aborto, tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto, tutte le prestazioni specialistiche necessarie al monitoraggio della condizione patologica; le condizioni patologiche devono essere indicate dal medico, come diagnosi o sospetto diagnostico, nella prescrizione delle prestazioni in esenzione; sulla ricetta va riportato il CODICE M50.
  3. Le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 - sezione C al DPCM, prescritte dallo specialista o dal genetista medico ed eseguite presso le strutture appositamente individuate dalle Regioni; sulla ricetta va riportato il CODICE M50.

Il SSN garantisce gratuitamente, infine, un colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche quando nel corso del training prenatale o durante l’assistenza al puerperio, emerga un disagio psicologico della donna.

ATTENZIONE: i codici di esenzione possono subire variazioni in ambito regionale.

Banca dati delle prestazioni in esenzione per la gravidanza

Cerca nella banca dati le prestazioni garantite in esenzione, nelle diverse fasi, per la tutela della maternità, della gravidanza e della salute dei neonati, presso le strutture pubbliche, tra cui i Consultori familiari e le strutture private accreditate.

Entrata in vigore: il Decreto 23 giugno 2023 di determinazione delle tariffe

Il 4 agosto 2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 giugno 2023, di determinazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dall'articolo 64, commi 2 e 3 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA).

Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2023 le disposizioni del decreto 23 giugno 2023 entrano in vigore dal 1° aprile 2024 sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza protesica, per consentire alle Regioni e alle Aziende erogatrici pubbliche e private accreditate di adeguare i propri sistemi.


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Data di pubblicazione: 31 marzo 2017, ultimo aggiornamento 8 marzo 2024

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