Ministero della Salute

SE PARTO PER...


Se parto per: Australia
Motivo del viaggio: Lavoro
Sono un: Libero professionista e/o Familiare a carico


Prima di partire

Se sei cittadino italiano iscritto al SSN o australiano e ti devi recare in Australia per motivi di lavoro, prima di partire chiedi alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza una attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per poter beneficiare dell’assistenza sanitaria, limitata alle sole prestazioni urgenti per i primi sei mesi (Circolare 24 settembre 1988).

Per il periodo superiore ai sei mesi o per integrare l’assistenza sanitaria nei primi sei mesi, si applicherà il DPR 618/80, pertanto prima della partenza ti devi recare presso la tua ASL e richiedere l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618.


Se ti rechi per motivi di lavoro all’estero nel Paese selezionato e sei iscritto obbligatoriamente al SSN, puoi usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, per te e i familiari al seguito, ovvero anticipi le spese e poi chiedi il rimborso tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti,

Prima di partire

Se sei residente in Italia o se sei uno straniero iscritto obbligatoriamente, prima della partenza, devi richiedere alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL), l’attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618. Tale attestato ti verrà rilasciato a vista, previa presentazione della seguente documentazione

L'ASL di iscrizione del lavoratore deve, contestualmente all'emissione dell'attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982.

Se non sei residente in Italia, devi richiedere l’attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente, presentando la predetta documentazione

La Rappresentanza deve trasmettere copia dell’attestato al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8, preferibilmente in formato elettronico all’indirizzo e-mail: minsalute_estero.dgprog@sanita.it oppure all’indirizzo PEC sanita.estero@postacert.sanita.it

L’attestato è valido per il periodo di soggiorno all’estero.


Durante il soggiorno

Se durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro avrai necessità di usufruire di prestazioni sanitarie potrai successivamente richiederne il rimborso tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso:

allegando la seguente documentazione:

  1. indicazione della residenza in Italia e della ASL di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito
  2. domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
  3. copia dell' attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618
  4. parere motivato del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche
  5. codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore
  6. certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria
  7. in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima
  8. documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni.
  9. traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese
  10. modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN

L’acquisizione della predetta documentazione, comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, fermo restando che occorrerà acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli stessi originali siano conservati presso gli archivi della Rappresentanza.

L'Ambasciata o l'Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta, a

La ASL o il Ministero della Salute, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, predisporrà il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

DA SAPERE

La domanda di rimborso, purché presentata nel termine di decadenza di cui al comma 2 dell’articolo 7 del DPR n. 618 del 31 luglio 1980, può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto. Ai fini del computo del termine di decadenza devono essere calcolati, per ciascun soggetto beneficiario delle prestazioni, tre mesi dalla data di effettuazione della spesa sanitaria o dall’ultima spesa relativa ad un ciclo di cure riferentesi ad un unico evento morboso.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età) può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, relativamente alle spese sostenute nell’ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno, fermo restando quanto precisato al comma 2 dell’articolo 7 del DPR n. 618 del 31 luglio1980, in ordine al termine di decadenza per la presentazione della domanda stessa.

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni, devi comunicarlo alla tua ASL per la sospensione del medico di famiglia come previsto dalle norme in vigore. Al rientro in Italia, alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico (Circolare 11 maggio 1984).

In caso di rientro saltuario in Italia, se sei residente, è necessario che ti rechi presso la tua ASL per effettuare nuovamente la scelta del medico, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la re iscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali o i servizi di guardia medica. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, e successivamente ne richiede il rimborso alla ASL d’iscrizione dell’assistito.

In caso di rientro saltuario in Italia, se non sei residente, hai diritto all’assistenza medico-generica e pediatrica, attraverso il sistema delle visite occasionali per potere accedere alle prestazioni sanitarie garantite alla generalità dei cittadini. In tale eventualità l’ASL di temporanea dimora provvede al pagamento della visita occasionale al medico convenzionato, sulla base delle tariffe vigenti, o dei servizi di guardia medica e successivamente ne richiede il rimborso al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ufficio 8 - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Per ottenere l’assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale devi possedere un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale e presentare alla ASL di temporanea dimora documentazione comprovante l’attività di lavoro all’estero 

ATTENZIONE

Se ti rechi in Australia per un datore di lavoro australiano e pertanto non versi i contributi in Italia, l’assistenza sanitaria è a carico dello Stato ove svolgi la tua attività lavorativa.