Che cos'è
La malattia è causata da un Koi herpes virus (KHV-3) appartenente alla famiglia Alloherepesviridae capace di causare una patologia contagiosa e acuta nella carpa comune (Cyprinus carpio ) e nella varietà carpa Koi.
Prevenzione
l virus può trasmettersi attraverso le branchie ma la cute rappresenta la principale via di ingresso. Una volta penetrato il virus infetta diversi organi tra i quali i reni, milza e intestino.
Il virus viene escreto con la cute attraverso la iperproduzione di muco molto aumentata nella in fase iniziale della malattia ma anche con feci e urine.
Sono colpiti soprattutto i giovani e alcuni soggetti possono rimanere portatori ed eliminare il virus in condizioni favorenti.
La malattia può essere veicolata anche da altri pesci e da uccelli ittiofagi nonché parassiti invertebrati
Il virus è in grado di resistere per 4 ore a temperature dell’acqua di circa 23-25 gradi
A partire dall'anno 2017 in Italia sono stati diagnosticati 4 focolai di herpes virus della carpa KOI ripetitivamente nelle province Genova, Cuneo, Torino e Padova
Tutte le aziende di acquacoltura (deroghe sono previste solo per il laghetti di pesca sportiva e le aziende che cedono piccoli quantitativi di pesce per consumo umano) devono essere registrate nell'anagrafe dell’acquacoltura e in possesso di una specifica autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione viene rilasciata solo se l'azienda dispone di un piano di biosicurezza, ha un sistema di tracciabilità (registri) e rientra in una categoria sanitaria con un determinato livello di rischio.
Inoltre tutte le aziende sono sottoposte ad una attività di sorveglianza i cui obbiettivi sono il rilevamento delle malattie esotiche e non nonché il rilevamento di casi di mortalità anomale che potrebbero essere causati da malattie emergenti.
L’Unione europea ha utilizzato un diverso approccio nei confronti delle malattie che interessano il settore dell’acquacoltura accorpando in un'unica Direttiva (2006/88/CE) tutte le misure di carattere preventivo e di controllo necessarie per prevenire e controllare le malattie ritenute a maggiore impatto economico sanitario.
Tale approccio innovativo si è pertanto differenziato da quello adottato per le malattie degli animali terrestri dove le misure di prevenzione e controllo sono state riportate in singoli atti normativi specifici per ogni malattia.
Parlare pertanto delle singole malattie che interessano il settore dell’acquacoltura risulta riduttivo rispetto alla portata dei provvedimenti previsti che contengono un insieme di misure che interessano tutte le fasi della filiera produttiva.
La Direttiva 206/88/CE recepita con il decreto legislativo 4 agosto 2008 n.148 “ attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie” prevede nello specifico misure che vanno dall'obbligo di autorizzazione sanitaria delle aziende, alla tracciabilità delle movimentazioni per arrivare alle modalità di attuazione della sorveglianza e alla gestione di alcune malattie esotiche e non esotiche ritenute di maggiore impatto economico in acquacoltura.
Le malattie ritenute di interesse per il settore sono sia esotiche (non presenti sul territorio nazionale) sia non esotiche:
Malattie esotiche non presenti sul territorio della UE
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Malattia |
PESCI |
Necrosi ematopoietica epizootica |
PESCI |
Sindrome ulcerativa epizootica |
MOLLUSCHI |
Infezione da Bonamia exitosa |
MOLLUSCHI |
Infezione da Perkinsus marinus |
MOLLUSCHI |
Infezione da Microcytos |
CROSTACEI |
Sindrome di Taura |
CROSTACEI |
Malattia della testa gialla |
Malattie non esotiche: presenti sul territorio della UE
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Malattia |
PESCI |
Setticemia emorragica virale (VHS) |
PESCI |
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
PESCI |
Malattia da Virus erpetico |
PESCI |
Anemia infettiva del salmone (ISA) |
MOLLUSCHI |
Infezione da Marteilia refringens |
MOLLUSCHI |
Infezione da Bonamia Ostrae |
CROSTACEI |
Malattia dei punti bianchi |
La normativa sanitaria relativa all’acquacoltura obbliga le aziende a conformarsi a una serie di misure ritenute irrinunciabili per realizzare una efficacie attività di prevenzione e controllo delle malattie. Queste possono essere così riassunte:
Obbligo di autorizzazione sanitaria
Tutte le aziende di acquacoltura (deroghe sono previste solo per il laghetti di pesca sportiva e le aziende che cedono piccoli quantitativi di pesce per consumo umano) debbano essere registrate nell’anagrafe dell’acquacoltura ma anche in possesso di una specifica autorizzazione sanitaria. L’autorizzazione viene rilasciata solo se l’azienda dispone di un piano di biosicurezza , adotta un sistema di tracciabilità (registri) abbia una classifica sanitaria accompagnata a un determinato livello di rischio.
Categorie sanitarie:
Livello di rischio
Ciascuna azienda oltre ad essere inserita in una categoria sanitaria deve essere classificata secondo tre livelli di rischio: alto, medio,basso.
Sorveglianza
Tutte le aziende devono effettuare un attività di sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene svolta da un laureato esperto in malattie degli animali acquatici sotto controllo del veterinario ufficiale.
Gli obiettivi della sorveglianza sono i seguenti:
Tracciabilità
Le aziende di acquacoltura sono obbligate a detenere un registro di carico e scarico in cui riportare l’origine e la destinazione delle partire acquistate e vendute. Le partite devono inoltre essere accompagnate dal Mod 4 riportante tutte le informazioni della azienda quali la categoria sanitaria di appartenenza.
Riconoscimento comunitario delle aziende indenni
Le aziende o le zone che intendo essere riconosciute come indenni per una delle malattie non esotiche devono seguire un iter particolare che prevede la presentazione di uno specifico dossier alla Commissione europea e agli stati membri previa valutazione del Ministero della Salute.
Le aziende oltre ad avere determinati requisiti strutturali e specifiche misure di biosicurezza devono avere completato il programma di campionamento biennale o quadriennale previsto dalla decisione 2015/1554/UE con esito favorevole. Il dossier viene esaminato nell’ambito dei comitati PAFF - Plant animal, che si tengono regolarmente a Bruxelles e in cui sono presenti la Commissione europea e gli Stati membri della UE. In caso di parer favorevole la richiesta viene lasciato per 60 giorni sul portale del Ministero della Salute per consentire agli SM di fare eventuali richieste di chiarimento.
Una corretta gestione sanitaria delle aziende non può prescindere dall’adozione delle corrette misure di biosicurezza, delle acque in entrata e in uscita dall'azienda ed in particolare dallo status sanitario delle partite di pesce vivo acquistate. Le aziende poste in categoria I offrono le migliori condizioni sanitarie essendo indenni da uno o più delle malattie previste nell'allegato III parte 2 del D. gls n.148. Va pertanto effettuata l'attività di sorveglianza prevista al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi di malattia. Vanno adottate con scrupolo le buone pratiche previste nel piano aziendale al fine di ridurre i rischi di introduzione e diffusione. Infine occorre prediligere l'acquisto di partite di animali provenienti da aziende indenni (categoria I)
Data di ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021