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Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue (BT) e altre malattie da vettori

Malattia

Che cos’è

La Blue tongue è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) causata da un RNA virus della famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 27 diversi sierotipi.

Il ciclo biologico del BTV prevede la trasmissione da un animale ad un altro attraverso la puntura degli insetti vettori, la cui riproduzione e la successiva deposizione di uova avviene in habitat con caratteristiche specifiche, come ambienti fangosi, naturali (pozze piovane, margini di corsi d’acqua) e artificiali (campi irrigati, scoli di abbeveratoi). È questo l’ambiente preferito dal C. Imicola, il principale vettore del BTV in Italia. Sono insetti ad attività crepuscolare, anche se alcune specie possono volare attivamente di giorno. Solo la femmina adulta può infettarsi tramite il pasto di sangue da animali in fase viremica, ossia con il virus presente nel sangue. Una volta infettatisi i Culicoides rimangono infetti per il resto della loro vita.

Anche se tutte le specie di ruminanti sono recettive alla malattia, il virus colpisce prevalentemente gli ovini con una sintomatologia molto grave con febbre, scolo nasale ed edema della testa e congestione delle mucose della bocca. Nei casi più gravi la lingua, ingrossata e cianotica, fuoriesce dalla bocca, da qui il nome di lingua blu dato alla malattia. L’infezione è anche responsabile di malformazioni fetali e aborti e può portare a morte gli animali.

Nei bovini, sia domestici che selvatici, l’infezione può mostrarsi con forme cliniche più o meno evidenti. Il bovino, una volta infettato dall’insetto vettore, presenta una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione. In tal modo rappresenta un serbatoio di virus in grado di garantire all’infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate. Ciò giustifica le severe misure di restrizione previste dalla normativa vigente circa il divieto di movimentazione degli animali sensibili.

Diagnosi

La diagnosi di malattia è effettuata tramite esami di laboratorio e può essere:

  • diretta, evidenzia direttamente il virus o l'antigene virale
  • indiretta, evidenzia gli anticorpi nei confronti del virus

Attualmente la diagnosi viene eseguita tramite l’esecuzione di diversi esami di laboratorio:

  • diagnosi diretta:
    • PCR
    • Virus neutralizzazione
  • diagnosi indiretta:
    • ELISA
    • Sieroneutralizzazione

Terapia e profilassi

Non esiste alcuna terapia in grado di eliminare il virus e far guarire gli animali malati. La sola terapia applicabile è di tipo sintomatico, cioè volta a risolvere o attenuare i sintomi causati dalla malattia.

La profilassi diretta si attua tramite la protezione degli animali delle specie sensibili dall’attacco dei vettori e attraverso l’applicazione di misure di mitigazione del rischio correlato alle movimentazioni degli animali sensibili provenienti da allevamenti o territori con accertata circolazione virale. Le norme vigenti in materia contemplano, infatti, limitazioni alla movimentazione degli animali e allo scambio di sperma o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, dalle aree infette alle aree libere, e in base alla tipologia di movimentazione, se da vita o da macello.

Oltre a ciò, è previsto il controllo dei vettori, che mira alla verifica della distribuzione dei vettori sul territorio e alla definizione delle mappe di rischio.

La profilassi indiretta attraverso la vaccinazione degli animali delle specie sensibili ha lo scopo non solo di proteggere gli animali dall’infezione, ma anche di ridurre o prevenire la fase viremica, ossia la fase di presenza del virus nel sangue, riducendo di fatto la circolazione virale.

La vaccinazione di tutti gli animali recettivi ha lo scopo primario di diminuire le perdite legate alla malattia, unitamente all’obiettivo di abbassare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso il rimanente territorio attraverso la costituzione di una fascia di popolazione resistente all'infezione.

La protezione vaccinale nei confronti del BTV è sierotipo-specifica, ossia per ogni sierotipo è necessario uno specifico vaccino. Pertanto, monitorare i diversi sierotipi circolanti sul territorio è fondamentale, tenuto conto che gli anticorpi prodotti a seguito dell’infezione da parte di un sierotipo o di una vaccinazione nei confronti di un sierotipo non proteggono da un’eventuale successiva infezione da parte di un sierotipo virale differente. È utile segnalare che in commercio non esistono vaccini per tutti i sierotipi.

Prevenzione

La prevenzione di una malattia a trasmissione vettoriale consiste unicamente nella sorveglianza della circolazione virale e dei vettori.

Dati epidemiologici

In Europa

La situazione attuale in UE e nel mondo

La Blue tongue è diffusa nel bacino del Mediterraneo, in Africa, Europa, Nord e Sud America, Australia, Estremo e Medio Oriente.

Per approfondire, si rimanda alle pagine dedicate alla malattia del sito web dell’OIE e della Commissione europea, e al link relativo all’attuale distribuzione della malattia in Europa:

In Italia

In Italia circolano da oltre un decennio diversi sierotipi del virus della Blue tongue (BTV). L’Italia, a causa della sua posizione geografica, al centro del bacino del Mediterraneo, è costantemente esposta all’ingresso sul proprio territorio dei sierotipi provenienti dal continente africano, pertanto l’approccio della strategia di controllo della malattia è sempre stato finalizzato alla individuazione dei sierotipi di nuova introduzione e al monitoraggio dei sierotipi già circolanti per la definizione delle aree libere e di quelle infette, al monitoraggio dello stato sanitario degli animali delle specie sensibili.

Prima dell’introduzione dell’AHL il Ministero della Salute era l’autorità centrale deputata alla gestione della malattia, e oltre alla sorveglianza le misure di controllo erano finalizzate principalmente ad evitare il blocco del settore degli scambi commerciali. I criteri individuati per la sorveglianza e la gestione delle movimentazioni venivano elaborati di concerto con il Centro di Referenza Nazionale, deputato alla valutazione del rischio, al fine di mantenere sempre elevati i livelli della sorveglianza e la sicurezza delle movimentazioni.

Il Nuovo Regolamento di Sanità Animale - Regolamento (UE) 2016/429 - AHL in vigore dal 21 aprile 2021 e i relativi atti delegati (Regolamenti delegati 2020/687, 2020/688 e 2020/689) e Regolamenti correlati hanno profondamente modificato l’approccio alla gestione della Bluetongue (BT). Anche in ambito nazionale, a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136.

Innanzitutto è stata introdotta dall’AHL la categorizzazione delle malattie, che elenca la BT tra le malattie di categoria C, D, ed E (C. Malattie elencate che sono rilevanti per alcuni Stati membri e per le quali sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione che sono ufficialmente indenni da malattia o che dispongono di programmi di eradicazione. D. Malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione tramite import o movimentazione intra UE perché rappresentano un notevole rischio di diffusione attraverso le movimentazioni intra UE. E. Malattie per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione al fine di individuarne tempestivamente la presenza e/o monitorarne l’andamento).

Per quanto riguarda la disciplina dei movimenti di animali vivi all’interno dell’UE, le norme europee prevedono un regime derogatorio ai divieti di movimentazione, nel rispetto di alcune condizioni di polizia sanitaria e di mitigazione del rischio di cui al Reg. delegato 2020/689. Ogni Stato Membro, tra cui l’Italia, ha potuto stabilire e comunicare alla CE le condizioni individuate per consentire l’ingresso dei capi delle specie sensibili sul proprio territorio. Diversamente, gli Stati Membri che hanno deciso di non comunicare le proprie condizioni accettano gli animali nel rispetto dei requisiti di base.

Per approfondire: sezione Movements within the EU

Le deroghe ai divieti di movimentazione sono concesse dallo Stato Membro di destinazione a tutti gli altri Stati Membri, quindi non sono bilaterali.

Per quanto riguarda il territorio nazionale, fermo restando che l’AHL ha introdotto obblighi e responsabilità degli operatori e delle autorità competenti, in analogia e in conformità al Reg. 2016/429 e relativi atti delegati, il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 di adeguamento e raccordo della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie, ha stabilito ruoli e responsabilità nell’ambito della gestione delle malattie delle diverse categorie, tra cui la BT, dai controlli ufficiali alle misure di controllo in caso di sospetto e conferma.

Il decreto legislativo n. 136 prevede l’adozione da parte della ASL territorialmente competente di specifiche misure preliminari di controllo previste in caso di sospetto di BT da mantenersi almeno fino a quando al ASL stessa non esclude la presenza della malattia, nonché delle misure di controllo previste in caso di conferma. Nel caso di coinvolgimento di più ASL le misure sono stabilite di concerto con gli Assessorati regionali alla Sanità.

Nell’ambito della valutazione delle misure di controllo da adottare, che devono essere proporzionate al rischio costituito dalla malattia, e che devono tenere conto delle sue caratteristiche, della situazione epidemiologica, degli animali coinvolti nonché delle ripercussioni economiche, si segnala la necessità di attuare la limitazione delle movimentazioni animali in un raggio adeguatamente ampio dalle aziende sede di focolaio, e considerare il sierotipo in questione e l’esistenza di presidi vaccinali disponibili in commercio. Oltre a ciò sarà opportuno procedere ad un’attività di rintraccio delle movimentazioni delle ultime 3 settimane, e adottare tutte le ulteriori misure di riduzione dei rischi per prevenire o ridurre l’esposizione agli attacchi dei vettori.

Resta intesa la disponibilità del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale (CRN) presso l’IZSAM a supportare Assessorati e AA.SS.LL. nella valutazione delle idonee misure di controllo e gestione dei focolai sul territorio.

Piani di eradicazioni e azioni di controllo

Sorveglianza

La gestione di una malattia trasmissibile da vettori quale la Blue tongue prevede esclusivamente il mantenimento costante di un elevato livello di sorveglianza attraverso il monitoraggio sierologico degli animali sentinella, nonché attraverso la cattura e l’esame degli insetti vettori. La sorveglianza si applica in accordo con le conoscenze epidemiologiche dell’infezione e della biologia del vettore, e tenendo in considerazione i fattori ambientali (geografici e climatici) di un determinato territorio.

Attività in Italia

In Italia è in vigore da anni un Piano Nazionale di sorveglianza e controllo della Blue tongue, che ha lo scopo di rilevare/escludere/ridurre la circolazione di uno o più sierotipi del virus sul territorio nazionale, impedendo la ulteriore diffusione dei sierotipi circolanti alla parte del territorio non interessata dall’infezione. È un fondamentale strumento di monitoraggio dello stato sanitario delle aree libere da infezione e, contestualmente, è fondamentale per individuare le aree stagionalmente libere da infezione, ossia quelle aree in cui, in determinati periodi dell’anno, in base alle temperature, l’attività dei vettori è ridotta o assente.

Il piano prevede l’effettuazione di controlli sierologici e virologici su una rete di animali sentinella e la ricerca degli insetti vettori.

Ogni tre mesi vengono esaminati almeno 59 animali sentinella per ciascuna unità geografica di riferimento, ossia una ‘cella’ di 20km2 in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, distribuendo il più possibile il campionamento nel corso dei trimestri gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre.

La sorveglianza entomologica, ossia quella effettuata sugli insetti vettori, ha una cadenza settimanale e viene effettuata tutto l’anno mediante collocazione di trappole ad attrazione luminosa (black-light traps). Le catture di insetti vengono analizzate per quantificare la presenza di insetti totali, di culicoidi totali (e loro percentuale), e per determinare presenza/assenza di C. Imicola, tanto nelle zone sottoposte a restrizione (zone di protezione e di sorveglianza) quanto nelle zone ad alto rischio.

Il piano nazionale prevede anche l’effettuazione di una sorveglianza clinica, per cui tutti gli allevamenti ovi-caprini dei territori con circolazione virale in atto sono periodicamente controllati clinicamente da parte dei Servizi Veterinari per escludere la presenza di sintomi riferibili a BT.

Le informazioni e i dati epidemiologici derivanti dall’effettuazione delle attività del piano sono raccolte ed elaborate nell’apposito Sistema Informativo Nazionale della BT (SINBT) presso il CESME al fine di fornire una base di dati necessaria per assicurare un sistema di allerta rapido.

Relativamente alla vaccinazione, nei primi anni della gestione della BT la predisposizione dei programmi di vaccinazione era in capo all’Autorità centrale, ad oggi è invece in capo alle singole Regioni che possono disporre programmi di vaccinazione obbligatori ed accedere in tal modo al cofinanziamento europeo, oppure su base volontaria, limitatamente ai capi da movimentare.

Per approfondire:

Consulta la normativa

  • Regolamento (UE) 2016/429
  • Regolamento Delegato (UE) 2020/687
  • Regolamento Delegato (UE) 2020/689

Consulta tutte le disposizioni del Ministero della salute

Raccomandazioni

La blue tongue non è una zoonosi e pertanto non infetta l’uomo. Non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne.

Altre malattie da vettori

Alla fine del 2022 è stato notificato in Italia il virus EHDV – Malattia emorragica epizootica del cervo. Il primo focolaio è stato notificato in Sardegna ad inizio novembre 2022. In rapida successione ne sono stati notificati altri 10 tra Sardegna e Sicilia, per un totale di 11 focolai, registrati principalmente tra novembre e dicembre 2022, con altre due isolate notifiche in Sardegna a marzo 2023 e gennaio 2024.

Immediatamente dopo la prima notifica (nonché primo rilevamento del virus in Europa), è stata predisposta un’attività di monitoraggio straordinario nelle due isole volta ad accertare la reale diffusione del virus, attraverso l'intensificazione dei prelievi sugli animali sentinella utilizzati per la sorveglianza della Blue Tongue e negli allevamenti intorno alle aziende positive. In applicazione del principio di massima precauzione si è proceduto inoltre al blocco totale delle movimentazioni degli animali sensibili dalle isole e, contestualmente, è stata effettuata l'attività di rintraccio sulle partite di animali movimentate da detti territori nei periodi precedenti il rilevamento delle prime positività.

Dopo i primi riscontri favorevoli del monitoraggio, non essendo state rilevate ulteriori positività, sono state consentite, limitatamente al territorio nazionale, le movimentazioni da vita dalle due isole solo ed esclusivamente previa esecuzione del test PCR specifico per EHDV con esito negativo su ogni animale da movimentare con obbligo di trattamento dei capi con insetto repellente per almeno 7 gg e comunque fino alla partenza. Le movimentazioni da macello sono state liberamente consentite a condizione di procedere alla macellazione entro 24h dall’arrivo degli animali.

Dette condizioni sono ancora oggi vigenti ancorché la situazione epidemiologica nazionale al momento sia stabile.

L’EHD è una malattia infettiva non contagiosa, trasmessa da insetti del genere Culicoides, causata da un virus del genere Orbivirus, famiglia Reoviridae che colpisce ruminanti domestici e selvatici. È caratterizzata da elevata morbilità e mortalità nei cervidi, mentre nei bovini la morbilità varia dall’1% al 18% e la mortalità è generalmente bassa. Tuttavia, le perdite economiche collegate ai cali produttivi possono essere considerevoli.

La malattia non è trasmissibile all’uomo e mostra numerose similitudini dal punto di vista dei caratteri morfologici, sierologici ed epidemiologici col virus della BT.

La malattia, presente da anni nel continente americano, ultimamente è stata registrata nei paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo e nel 2021 anche in Israele.

Dal punto di vista normativo, l’EHD rientra tra le malattie elencate di cui all’AHL, ed è classificata come malattia di categoria D ed E. Da ciò scaturisce la necessità di adozione di misure per evitarne la diffusione nel territorio unionale anche a seguito dei movimenti di animali sensibili tra Stati membri, e la necessità di effettuare un’attività di sorveglianza all'interno dell'Unione europea.

Difatti, in base ai requisiti UE applicabili ai movimenti di animali stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2020/688, per le malattie come l’EHD è previsto il divieto, da parte degli operatori, di movimentare animali che provengano da stabilimenti in cui, nei due anni precedenti, siano stati segnalati casi di EHDV nel raggio di 150 km dall’azienda riscontrata come focolaio. Requisiti analoghi sono applicabili per la raccolta e lo spostamento di materiale germinale.

Recentemente la Commissione Europea, alla luce della mutata situazione epidemiologica della malattia in alcuni Stati Membri (Francia e Spagna in particolare), ha apportato alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688 in relazione alle condizioni per ridurre il rischio correlato alle movimentazioni da vita degli animali sensibili all’EHDV da territori con infezione accertata. Dette condizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle adottate nei primi anni dell’epidemia di Blue tongue in Europa, e devono essere adottate e garantite dallo Stato Membro di origine degli animali da movimentare.

La modifica del Regolamento prevede quindi il ricorso ad un regime derogatorio ai divieti di movimentazione dei capi delle specie sensibili provenienti da SM/zone sottoposte a restrizione per EHDV nel rispetto di specifiche condizioni di mitigazione del rischio (permanenza in una zona stagionalmente libera o in uno stabilimento a prova di vettori per determinati archi temporali, e conseguente esecuzione di test sierologici o PCR.


Data di ultimo aggiornamento: 9 aprile 2024


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