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Organizzazioni competenti designate per la cooperazione scientifica

immagine della sede CEE


L’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che istituisce l’EFSA, prevede che la stessa promuova il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni competenti in valutazione del rischio nella sicurezza alimentare, al fine di agevolare la cooperazione scientifica tra gli Stati membri e l’Autorità europea nei settori di competenza di quest’ultima che ne coordina le attività, lo scambio di informazioni, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni, nonché lo scambio di specifiche competenze.

La lista delle organizzazioni designate dagli Stati membri viene redatta dal Consiglio di amministrazione di EFSA, su proposta del Direttore esecutivo, e pubblicata sul sito di EFSA. Le organizzazioni designate supportano e assistono l’Autorità, da sole o in rete, nel raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso l’affidamento, da parte della stessa, di compiti di preparazione dei pareri scientifici, di assistenza scientifica e tecnica, di raccolta dati e di individuazione dei rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di sostegno finanziario. Consulta la pagina Bandi e consultazioni di EFSA.
Per agevolare il processo di designazione delle organizzazioni competenti da parte degli Stati membri, l’EFSA ha sviluppato un questionario on-line rivolto alle organizzazioni che intendono candidarsi; è tuttavia compito degli Stati membri designare formalmente, previa verifica dei requisiti richiesti, le organizzazioni per l’inserimento nella lista.

Il Regolamento (CE) n. 2230/2004 definisce i criteri di idoneità delle organizzazioni competenti per il loro conseguente inserimento nella lista e stabilisce le procedure per la costituzione della rete e per la sua attività. Secondo il Regolamento tali organizzazioni devono essere persone giuridiche che perseguono obiettivi di interesse pubblico. Le disposizioni organizzative delle organizzazioni devono includere procedure e regole specifiche, volte ad assicurare l’esecuzione di qualsiasi compito affidato loro da EFSA in completa indipendenza ed integrità.

Tali organizzazioni devono:

  • svolgere incarichi scientifici e tecnici di supporto nei settori che rientrano tra le competenze di EFSA
  • essere in possesso di un elevato livello di competenza scientifica o tecnica in uno o più campi di competenza di EFSA
  • essere in grado di operare nella rete degli organismi inclusi  nella lista, cooperando attivamente nelle attività afferenti alla missione di EFSA
  • essere in grado di svolgere efficientemente le tipologie di compiti di cui all’art. 4 del Regolamento (CE) n. 2230/2004.

La redazione della lista prevede un atto ufficiale di designazione da parte degli Stati membri a cui segue l’inserimento da parte di EFSA delle organizzazioni competenti nella lista, previa verifica dell’esistenza dei requisiti necessari. Gli Stati membri hanno inoltre la responsabilità di vigilare sul mantenimento da parte degli organismi art. 36  dei requisiti  necessari alla permanenza nella lista. Qualora organizzazioni competenti non soddisfino più tali criteri, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l'Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova. La lista è aggiornata regolarmente dall’EFSA su proposta del direttore esecutivo dell'Autorità, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri.

In Italia la Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute è coinvolta nella valutazione della procedura di definizione e aggiornamento dell’elenco. In particolare, l'Ufficio 3 collabora alla valutazione e alla gestione della lista, col supporto tecnico del focal point italiano di EFSA.

Consulta la lista delle organizzazioni competenti in Italia.



Data di ultimo aggiornamento 17 novembre 2021



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