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Centri di raccolta e magazzinaggio sperma, gruppi di raccolta e produzione embrioni per Scambi Comunitari - Ispezioni

FONTE: Ministero della Salute

Ispezione dei centri raccolta e magazzinaggio sperma, dei gruppi di raccolta e produzione embrioni destinati agli scambi comunitari

Normativa di riferimento:

  • (D.lgs n.132/05 “attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina”)
  • (D.P.R. n. 241/94 “regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di embrioni di animali della specie bovina”)
  • (D.P.R. n. 242/94 “ regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina”)
  • (d.lgs n.633/96 “attuazione della direttiva 92/65/CE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella comunità sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”)

Tipologia: 4B - Controlli ufficiali previsti da norme nazionali e/o comunitarie, diversi dai Piani specifici comunitari, con organizzazione centrale  e programmazione regionale



AC Centrali: Ministero della Salute
Ruoli: Emanazione di linee guida o note ministeriali per uniformare i controlli su tutto il territorio nazionale

AC Regionali: Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome
Ruoli: Programmazione dei controlli

AC Locali: Aziende sanitarie locali - servizi veterinari
Ruoli: Ispezione dei centri/gruppi abilitati per la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti sanitari e strutturali richiesti dalla normativa


Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio
Effettuata in base al quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Come richiesto dalla normativa di riferimento.

  • per i centri bovini almeno due volte l’anno;
  • per i centri equini: almeno una volta l’anno in caso di riproduzione stagionale e almeno due volte l’anno in caso di riproduzione non stagionale;
  • per i centri suini almeno due volte l’anno.

Luogo e momento del controllo
Sede operativa del centro/gruppo autorizzato

Metodi e tecniche
Ispezioni in azienda

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
In caso vengano meno uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente si provvede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione

Modalità rendicontazione, verifica e feedback
I dati dei controlli e di eventuali revoche di autorizzazioni sono aggregati a livello regionale ed inviati al Ministero della salute in formato elettronico via e-mail


Data di pubblicazione: 15 settembre 2020

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