Ministero della Salute

FAQ - Liste di attesa

Ultimo aggiornamento:  7 marzo 2019

. Qual è la normativa nazionale di riferimento sulle liste di attesa?

Sono numerosi gli atti che disciplinano la materia sulle liste di attesa  tra cui:

. Cosa deve riportare la prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ai fini della garanzia dei tempi massimi di attesa?

Il medico prescrittore (medico di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, specialista in strutture sanitarie pubbliche o accreditate) è tenuto ad indicare sul ricettario SSN:

  • se si tratta di prima visita/prestazione strumentale oppure di accessi successivi;
  • la Classe di priorità;
  • il Quesito diagnostico.

Il Quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione; la Classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.



. Quali sono le classi di priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale?

Le Classi di priorità previste nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 sono:
  • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • Classe B (Breve), prestazioni  da  eseguire entro 10 giorni;
  • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni. Fino al 31/12/2019 la Classe P è considerata da eseguirsi entro 180 giorni.


. Quali sono le classi di priorità per le prestazioni di ricovero?

Le Classi di priorità previste nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 sono:
  • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.


. Come si possono prenotare le prestazioni sanitarie?

Il canale di accesso alle prestazioni è determinato a livello locale e prevede diverse modalità tra cui:
  • CUP telefonico e/o  CUP on-line;
  • sportello CUP;
  • farmacia che offre questo servizio;
  • medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS).


. Cosa succede se l’assistito rifiuta la prima data disponibile al momento della prenotazione?

In tal caso esce dall’ambito di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsto dalla Classe di priorità assegnata.

. È possibile conoscere la propria posizione nella Agenda di prenotazione dei ricoveri?

Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021 riconosce al paziente la possibilità di prendere visione della sua posizione nella liste di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione sanitaria o alla Direzione medica ospedaliera.
Qualora si modifichino le condizioni cliniche del paziente oppure il paziente intenda rinviare l’intervento per motivi personali, è possibile apportare modifiche all’ordine di priorità a cura del medico proponente.

. È possibile conoscere gli interventi messi in messi in atto dalla propria Azienda sanitaria per la gestione delle liste di attesa?

Ogni Azienda sanitaria redige, su indicazione della Regione/Provincia autonoma, il Programma Attuativo Aziendale, che provvede a:
  • individuare, per le prestazioni di primo accesso, gli ambiti territoriali di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa. Qualora la prestazione non venga erogata nell’ambito territoriale di garanzia, viene messo in atto il meccanismo di garanzia di accesso per il cittadino;
  • garantire la completa disponibilità di tutta l’offerta di specialistica pubblica e privata attraverso i sistemi CUP;
  • garantire la correttezza e l’appropriatezza delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (uso delle Classi di priorità, obbligatorietà del Quesito diagnostico, tipologia di accesso);
  • monitorare e fornire informazioni adeguate e periodiche sull’andamento dei tempi di attesa nel proprio territorio;
  • definire modalità organizzative appropriate per i rapporti con i cittadini in tema di liste di attesa assicurando una chiara comunicazione sulle problematiche esposte;
  • garantire la diffusione e l’accesso a tali informazioni utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili (tra i quali i siti Web aziendali), nonché prevederne la disponibilità anche presso le strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie di comunità, ambulatori dei MMG e dei PLS);
  • indicare quali percorsi alternativi o azioni straordinarie da adottare per garantire i tempi massimi in condizioni di criticità.


. È possibile sospendere le prenotazioni delle prestazioni?

Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282. (Finanziaria 2006).

. È possibile sospendere l’erogazione delle prestazioni?

È possibile, in via del tutto eccezionale e nel rispetto di alcune regole, nel caso in cui la sospensione riguardi l’erogazione totale di una certa prestazione in una singola struttura, cioè non ci siano altre risorse che continuano ad erogare tale prestazione garantendo così il servizio.

Le sospensioni delle prestazioni, indicate al paragrafo 3.1 del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, sono oggetto di monitoraggio.