Ministero della Salute

Modalità di compilazione delle ricette e dispensazione dei medicinali

Ultimo aggiornamento:  13 maggio 2020

1. Come deve essere compilata la ricetta del SSN (rossa),anche in modalità dematerializzata,per i medicinali della terapia del dolore?

La ricetta deve contenere:

  • il codice "TDL" (terapia del dolore severo) per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa (decreto MEF 17/03/08, allegato 12)
  • la prescrizione dei medicinali per la terapia non superiore a trenta giorni 
  • l’indicazione della posologia, in analogia a quanto previsto sulla copia SSN della RMR (ricetta ministeriale a ricalco), per consentirne al farmacista la necessaria verifica.

Si richiama in proposito il contenuto del l’art. 45, comma 3- bis del DPR 309/1990, che riguarda la dispensazione dei medicinali con qualsiasi tipo di ricetta.

Il numero di confezioni da indicare in ciascuna ricetta è condizionato dal regime di rimborsabilità disciplinato dalle diverse Regioni. Resta confermata la rimborsabilità per trenta giorni di terapia quando il medico usa la RMR.



2. Cosa succede se le ricette SSN superano il limite della terapia di trenta giorni?

È consentito il verificarsi di un’eccedenza nelle quantità prescritte, rispetto alla posologia indicata, esclusivamente nel caso in cui questa sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.

Altrimenti, nel caso in cui le ricette prescrivano complessivamente una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

3. Le ricette del SSN (rosse) per la prescrizione dei farmaci dell’allegato III-bis compresi nella sezione A della tabella dei medicinali devono seguire i cosiddetti formalismi previsti dall’articolo 43, comma 3 del Testo Unico?

Oltre alle indicazioni previste per tutte le ricette del SSN (rosse) conterranno:

  • codice "TDL", per l’esenzione
  • indicazione della posologia, in analogia a quanto previsto sulla copia SSN della RMR
  • la prescrizione dei medicinali per la terapia non superiore a trenta giorni.


4. Per le prescrizioni per la terapia del dolore, come va compilata la ricetta ordinaria (bianca) diversa da quella del SSN ?

È opportuno che la ricetta contenga l’indicazione "terapia del dolore", per distinguerla dalle ricette relative a prescrizioni per la disassuefazione, e l’indicazione della posologia per il rispetto del limite di trenta giorni di terapia.



5. Quali formalismi sono previsti per il farmacista all’atto della dispensazione delle ricette del SSN (rosse) o ordinarie non rimborsabili (bianche), contenenti prescrizioni di medicinali dell’allegato III-bis, utilizzati per la terapia del dolore?

Il farmacista annota sulla ricetta bianca il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente diverso per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali e per quelli transitati nella sezione D della tabella dei medicinali successivamente al 15 giugno 2009.

In caso di prescrizioni SSN in modalità dematerializzata, su richiesta, il farmacista consegna all’assistito, o a chi ritira per l’assistito, copia del promemoria timbrato e firmato per giustificare il possesso del medicinale.



6. Il farmacista può spedire la ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca), in via definitiva se ha consegnato, su richiesta, un numero di confezioni inferiore rispetto a quello prescritto?

Si, previa specifica annotazione sulla ricetta bianca e dandone specifica comunicazione al medico prescrittore.

7. Si può chiedere al farmacista di ritirare in modo frazionato il numero di confezioni prescritto con ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca)?

Si. In tal caso il farmacista procederà alla consegna frazionata, nel termine di validità della ricetta bianca, previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.