Ministero della Salute

Composizione delle tabelle allegate al Testo Unico delle sostanze stupefacenti

Ultimo aggiornamento:  15 maggio 2020

1. La legge 38/10 ha cambiato le tabelle delle sostanze stupefacenti?

La legge, nel modificare l’articolo 14 del Testo Unico, ha introdotto un ulteriore criterio per la formazione delle tabelle, dando la possibilità di includere nella sezione D della tabella dei medicinali, alcuni composti medicinali utilizzati nella terapia del dolore, elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.

Per modificare le tabelle è necessario un decreto ministeriale di aggiornamento o integrazione.



2. La sezione D della tabella dei medicinali è cambiata?

Con il decreto 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2010, è stata modificata la sezione D della ex tabella II, denominata tabella dei medicinali dal 2014, allegata al Testo Unico, in base ai nuovi criteri introdotti dalla legge 38/10.

L’attuale sezione D della tabella dei medicinali è uguale a quella derivante dall’applicazione in via temporanea dell’ordinanza 16 giugno 2009, nelle more della modifica dell’articolo 14 del testo Unico, disposta dalla legge 38/10.



3. Quali sono i medicinali transitati dalla sezione A nella sezione D della tabella dei medicinali ?

Quelli elencati nell’allegato III-bis utilizzati per la terapia del dolore (ad esclusione della buprenorfina per somministrazioni a uso diverso da quello transdermico e del metadone), limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.



4. Quali sono i medicinali dell’allegato III-bis che sono rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali?

La buprenorfina per somministrazioni a uso diverso da quello transdermico, il metadone, gli altri farmaci dell’allegato III-bis in forma iniettabile o prescritti per trattamenti diversi da quello della terapia del dolore.