Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2017
Campo di applicazione della direttiva e del regolamento
- 1. Perchè abbiamo sia un Regolamento che una Direttiva?
Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 garantisce che gli assicurati - principalmente i lavoratori - non perdano la loro protezione sociale quando si spostano in un altro Stato membro dell' UE dello SEE o della Svizzera. Infatti, le disposizioni del Regolamento riguardano tutti i settori della sicurezza sociale, ovvero: prestazioni di malattia, di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, di disoccupazione e familiari, di pensionamento anticipato, per i superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di morte.
In tale contesto, il Regolamento garantisce anche le prestazioni sanitarie legate al soggiorno temporaneo fuori dello Stato competente ritenute necessarie dal punto di visto medico (cure urgenti) nonché la possibilità di andare in un altro Stato membro diverso da quello di competenza esclusivamente per beneficiare dell' assistenza sanitaria (cure programmate).
A queste disposizioni si affianca la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 che sancisce il diritto dei pazienti di scegliere liberamente il prestatore di assistenza sanitaria. Inoltre, la Direttiva introduce norme volte a garantire che i pazienti usufruiscano di un‘assistenza sanitaria sicura e di qualità, a tutelare i diritti dei pazienti in qualunque Stato membro si rechino, ad assicurare che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti, a costituire un sistema efficiente di cooperazione tra i differenti sistemi sanitari degli Stati membri facilitando forme di cooperazione e di mutua assistenza fra Paesi.
- 2. In cosa differiscono?
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 e la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 differiscono principalmente nei seguenti aspetti:
Rimborso dei costi
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede, di norma l'assistenza diretta: le prestazioni sanitarie sono fornite, alle stesse condizioni degli assicurati nel Paese di cura, dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati, e sono, di norma, pagate direttamente dal proprio Sistema sanitario, salvo eventuale partecipazione alla spesa (come il ticket in Italia).
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede, di norma, l'assistenza indiretta: il paziente anticipa i costi dell'assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza. Il rimborso è, di norma, pari al costo che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello proprio Stato, senza superare il costo della prestazione sanitaria effettivamente ottenuta.Autorizzazione preventiva (cure programmate)
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 richiede sempre un'autorizzazione preventiva.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che gli Stati membri possano subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che: è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è fornita da un prestatore di assistenza sanitaria che, all'occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.Cure fruibili all'estero
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede che si possano ottenere, nei Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera, oltre alle cure necessarie e urgenti durante i soggiorni temporanei, le cure adeguate al proprio stato di salute purché le stesse figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si risiede e non possano essere praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che si possano ottenere, in uno degli Stati dell’Unione Europea, le cure erogate dal proprio sistema sanitario, ad eccezione: dei servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata; dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti; dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.Prestatori di assistenza sanitaria
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede che le prestazioni sanitarie siano fornite da strutture sanitarie o professionisti, pubblici o privati convenzionati con il Sistema sanitario del Paese di cura.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che le prestazioni rimborsabili possano essere fornite da prestatori di assistenza sanitaria pubblici e privati, anche al di fuori delle convenzioni con il Sistema sanitario del Paese di cura.
- 3. Quale dei due sistemi è più conveniente?
- Al fine di valutare quale dei due sistemi normativi sia più confacente alle tue esigenze, ti invitiamo a contattare la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale che saprà darti tutte le informazioni utili al tuo caso clinico.
- 4. Che tipo di assistenza sanitaria è prevista nella direttiva?
Con la Direttiva puoi ricevere in un altro Stato membro dell'Unione Europea le stesse prestazioni sanitarie che il tuo sistema sanitario avrebbe offerto se ti fossi curato nel tuo Paese, ad eccezione dei servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine), dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.
Rivolgiti alla tua istituzione competente (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o al tuo Punto di Contatto Nazionale per sapere, con precisione, quali tipi di cure rientrano nella Direttiva e quali di queste necessitano di autorizzazione preventiva ai fini del rimborso.
- 5. Posso cercare l'assistenza all'estero se il trattamento non è disponibile tempestivamente in Italia?
- E' possibile usufruire di assistenza sanitaria all'estero se questa non è disponibile tempestivamente nel proprio territorio, ma occorre accertarsi presso l'istituzione competente (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) se è necessaria un'autorizzazione preventiva e se le prestazioni sanitarie ti saranno rimborsate al rientro.
- 6. Gli stati membri possono limitare l'assistenza transfrontaliera?
Gli Stati membri dell’Unione Europea possono limitare l'assistenza sanitaria transfrontaliera qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.
Le limitazioni possono riguardare sia il rimborso delle spese sostenute dai propri pazienti trattati in un altro Stato membro che l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti provenienti da altri Stati membri.
Prima di partire verifica se vi sono tali limitazioni anche tramite il tuo Punto di Contatto Nazionale.
In Italia, eventuali restrizioni saranno pubblicate sul portale del Ministero della Salute e sui siti web delle Regioni e delle Province autonome interessate.
Strutture e prestatori di assistenza sanitaria
- 7. Come faccio a sapere se un professionista sanitario che esercita in un altro Stato dell’Unione Europea è abilitato all'esercizio della professione?
Puoi ricevere questa informazione direttamente dal professionista sanitario il quale è tenuto a informarti sul proprio status di autorizzazione e/o di iscrizione.
Inoltre, puoi ottenere l'informazione di cui necessiti rivolgendoti direttamente al Punto di Contatto dello Stato in cui il professionista sanitario esercita la professione oppure contattando il tuo Punto di Contatto Nazionale.
- 8. Come faccio a sapere se un prestatore di assistenza sanitaria che esercita in un altro Stato dell’Unione Europea mi garantisce un adeguato livello di qualità e sicurezza?
Puoi ricevere questa informazione direttamente dal prestatore di assistenza sanitaria il quale è tenuto a informarti sulla qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria dallo stesso fornita.
Inoltre, puoi ottenere l'informazione di cui necessiti rivolgendoti direttamente al Punto di Contatto dello Stato in cui il prestatore di assistenza sanitaria esercita la professione oppure contattando il tuo Punto di Contatto Nazionale.
- 9. Come faccio a sapere quanto dovrò pagare per la prestazione sanitaria di cui ho bisogno?
- Puoi ricevere tale informazione direttamente dal prestatore di assistenza sanitaria dello Stato UE presso il quale intendi curarti. Il prestatore di assistenza sanitaria è tenuto a informarti sulle tariffe e gli onorari.
- 10. Sono previste tariffe differenti per i residenti e per gli stranieri?
- No, ai pazienti stranieri i prestatori di assistenza sanitaria devono applicare le stesse tariffe e onorari applicati ai pazienti residenti che si trovano in una situazione clinica comparabile, oppure devono fissare un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori se non esiste tale prezzo comparabile.
Procedure
- 11. Chi devo informare prima di recarmi all'estero per cure?
- Prima di recarti all'estero per cure è bene che tu prenda contatti con la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) per conoscere le procedure necessarie per ottenere la copertura delle spese che dovrai sostenere e, in particolare, se è richiesta un'autorizzazione preventiva e come chiederla; se il costo delle cure sarà pagato direttamente dal tuo Sistema Sanitario (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, il Servizio Sanitario Nazionale) o dovrai anticipare le spese; quali spese ti saranno rimborsate e quanto ti sarà rimborsato.
- 12. Ho bisogno dell'autorizzazione prima di recarmi all'estero per cure? Sempre?
L'autorizzazione preventiva è sempre richiesta se scegli di recarti all'estero secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004. In questo caso, per usufruire di cure programmate a carico del tuo Sistema sanitario presso strutture pubbliche o private convenzionate, in uno dei Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera, dovrai richiedere alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) un'autorizzazione preventiva. L'autorizzazione preventiva è subordinata a due condizioni: le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell'interessato; le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Sistema sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
Invece, se intendi recarti in uno degli Stati dell’Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 e anticipare i costi delle tue cure, l'autorizzazione preventiva potrebbe non essere necessaria. Tuttavia, un'autorizzazione preventiva potrebbe essere richiesta per i seguenti casi: la cura di cui necessiti è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Per le cure di mantenimento o di controllo che si dovessero rendere necessarie successivamente alle cure autorizzate verifica la necessità di un ulteriore autorizzazione (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale avrai bisogno di richiedere alla ASL di appartenenza un' ulteriore autorizzazione).
Ti invitiamo pertanto a verificare presso la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se per le cure di cui hai bisogno è richiesta un'autorizzazione preventiva e come richiederla.
- 13. A chi devo chiedere l'autorizzazione preventiva?
- L'autorizzazione preventiva deve essere richiesta alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) sia nel caso in cui tu ti avvalga delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 che della DirettivaUE n.24 del 9 marzo 2011.
- 14. Quale tipo di cura è soggetta alla autorizzazione preventiva?
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 subordina ad autorizzazione preventiva tutte le cure che rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi e che non possono essere praticate nel proprio paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 consente agli Stati membri dell'Unione Europea di subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Ti invitiamo pertanto a verificare presso la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se le cure di cui necessiti sono soggette ad autorizzazione preventiva.
- 15. Cosa posso fare se mi viene rifiutata l'autorizzazione?
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 subordina ad autorizzazione preventiva tutte le cure che rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi e che non possono essere praticate nel proprio paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia. L’eventuale diniego di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 potrà essere oggetto, se del caso, di tutela giudiziaria in sede civile, proponendo apposito ricorso davanti al giudice competente per territorio (tribunale in funzione di giudice del lavoro) ai sensi degli artt. 444 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 consente agli Stati membri dell'Unione Europea di subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; comporta un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, nel caso specifico, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Con riferimento ad eventuali controversie relative al diniego di autorizzazione o di rimborso, il D.lgs. 38/2014, all’art. 10, comma 8, introduce un meccanismo speciale di tutela amministrativa, più rapido, che va ad aggiungersi ai tradizionali rimedi del ricorso amministrativo o giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). I pazienti, infatti, hanno diritto di richiedere, entro 15 giorni dalla data del dinego, il riesame della decisione attinente al diniego di autorizzazione o di rimborso per quanto concerne l'assistenza sanitaria transfrontaliera rivolgendosi direttamente al Direttore Generale dell’Azienda sanitaria coinvolta. Quest’ultimo è tenuto a dare riscontro entro ulteriori 15 giorni, che decorrono dalla data della richiesta di riesame.
Restano, comunque, esperibili anche i tradizionali rimedi giudiziari (ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dal provvedimento di rigetto dell’istanza, ai sensi del D.lgs.104/2010) e amministrativi (ricorso ordinario entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento di rigetto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima conoscenza, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971).
Nel caso in cui l’istanza di autorizzazione preventiva e/o di rimborso non ottenga alcuna risposta di accoglimento o di rigetto da parte dell’amministrazione, nel termine di 30 giorni indicato dall’art. 10 del D.lgs. 38/2014, il paziente potrà in primo luogo rivolgere la medesima istanza al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, che deve essere indicato da ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e 9 ter della Legge 241/1990. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento sarà dimezzato rispetto a quanto originariamente indicato. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della Legge 241/1990, trattando in questi di tutela della salute, non è applicabile il regime generale del silenzio assenso.
Fintanto che perdura l’inerzia e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento resta, inoltre, possibile esperire il rimedio giurisdizionale speciale per l’inerzia amministrativa, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), proponendo apposito ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Ti invitiamo pertanto a verificare presso la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o presso il tuo Punto di Contatto Nazionale se le cure di cui necessiti sono soggette ad autorizzazione preventiva.
- 16. Per quali motivi può essere rifiutata l'autorizzazione preventiva in Italia?
L'autorizzazione preventiva per l'assistenza diretta (Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004) può esserti rifiutata dalla ASL di appartenenza qualora non sussistano i requisiti per poterla richiedere e, quindi, quando la prestazione non rientra tra quelle previste dalla legislazione del Paese in cui risiedi, e quando la prestazione può essere praticata in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
L'autorizzazione preventiva per l'assistenza indiretta (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011) può esserti rifiutata nel caso in cui la cura da te richiesta comporti un ragionevole rischio per la tua sicurezza o per quella pubblica, il prestatore da te scelto susciti preoccupazioni circa la qualità e sicurezza oppure la stessa prestazione sanitaria possa esserti fornita sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
- 17. Devo anticipare le spese delle cure all’estero?
Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 prevede l’assistenza diretta: le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati operanti all’interno di uno Stato UE, negli altri Paesi SEE e nella Svizzera, sono, di norma, pagate direttamente dal proprio Sistema sanitario, ad eccezione di una eventuale partecipazione alla spesa a carico del paziente (come il ticket in Italia) e che in caso di cure programmate potrebbe essere rimborsata, in tutto o in parte.
La Direttiva UE n.24 del 9 marzo 2011 prevede l’assistenza indiretta: il paziente, di norma, anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza.
- 18. Se ho anticipato i costi delle mie cure programmate all’estero verrò rimborsato? E quanto?
I costi da te sostenuti per curarti in uno dei Paesi dell’Unione Europea ti saranno rimborsati se la prestazione sanitaria di cui hai usufruito rientra tra quelle coperte dal tuo Sistema Sanitario e se hai ottenuto l’autorizzazione preventiva, se la stessa era necessaria.
Ti invitiamo pertanto a contattare la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale per ottenere tale informazione.
Per sapere quali spese ti saranno rimborsate e quanto ti sarà rimborsato, puoi rivolgerti alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza).
- 19. Posso chiedere il rimborso anche per le spese di viaggio e alloggio?
E’ facoltà delle istituzioni competenti (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano) prevedere il rimborso per le spese di viaggio e alloggio per te e per un eventuale accompagnatore, nonché i costi supplementari legati a una o più disabilità.
Ti invitiamo pertanto a contattare la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale per verificare la possibilità di ottenere un rimborso per questo tipo di spese e per sapere se esse debbano essere preventivamente autorizzate. In ogni caso il rimborso è subordinato alla presentazione di una adeguata documentazione delle spese.
- 20. Come devo fare per ottenere il rimborso?
- Per ottenere il rimborso dei costi da te sostenuti dovrai rivolgere domanda alla tua istituzione di competenza (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza ), allegando la documentazione medica e le fatture/ricevute di pagamento pagamento (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, dovrai presentare la certificazione medica e le fatture e/o ricevute di pagamento in originale).
- 21. Cosa posso fare se mi viene rifiutato il rimborso?
Se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, in caso di provvedimento di diniego, oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, è sempre possibile presentare istanza al Direttore Generale della ASL.
Se sei assicurato presso il Sistema sanitario di un altro Paese dell'UE, ti invitiamo a rivolgerti alla tua Istituzione competente o al tuo Punto di Contatto Nazionale per ottenere le informazioni riguardanti i tuoi diritti.
- 22. Dove posso trovare le informazioni sull'asistenza sanitaria fornita negli altri stati membri?
- Puoi trovare le informazioni circa l’assistenza sanitaria fornita nell’Unione Europea visitando il sito web delle Istituzioni competenti del Paese in cui intendi curarti oppure contattando il Punto di Contatto Nazionale dello Stato di cura.
Reclami e rimedi giurisdizionali
- 23. A chi posso rivolgermi in caso di disservizi?
Se hai ricevuto cure in Italia puoi segnalare direttamente il disservizio al prestatore di assistenza sanitaria. Nel caso di strutture pubbliche puoi rivolgerti direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della struttura presso cui hai ricevuto assistenza sanitaria e presentare un reclamo.
Ti invitiamo a contattare l’URP della struttura pubblica per conoscere le modalità e le procedure per la presentazione del reclamo e a consultare la Carta dei Servizi Sanitari di cui ogni struttura pubblica è tenuta a dotarsi.
In ogni caso, potrai rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che ti fornirà le informazioni relative ai tuoi diritti.
Se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano e hai ricevuto cure in un altro Paese dell’ UE puoi rivolgerti al Punto di Contatto del Paese in cui hai subito il disservizio oppure al Punto di Contatto Nazionale italiano per ricevere informazioni sui tuoi diritti.
- 24. Qualora subisca un danno alla mia salute causato da un trattamento sanitario ricevuto in un altro Paese dell’UE, a chi devo rivolgermi?
- Il regime giuridico della responsabilità per danni causati da trattamenti sanitari segue, di regole, le regole vigenti nel paese in cui è stato erogato il trattamento. Ti consigliamo, pertanto, di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale del Paese di cura, anche per il tramite del Punto di Contatto Nazionale italiano, che potrà fornirti informazioni sui tuoi diritti e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili-penali a cui puoi ricorrere in quello Stato.
- 25. Qualora subisca un danno alla mia salute causato da un trattamento sanitario ricevuto in Italia, a chi devo rivolgermi?
Il diritto al risarcimento del danno derivante da trattamenti sanitari, per il quale nell’ordinamento italiano il riferimento principale è dato nel rispetto della Legge 8 marzo 2017, n.24, sorge qualora in conseguenza di una prestazione sanitaria non correttamente eseguita derivi al paziente una lesione alla sua integrità psico-fisica o il decesso, sempre che ne venga accertata la responsabilità del professionista sanitario e/o la responsabilità della struttura sanitaria presso cui il paziente ha ottenuto la prestazione.
Per accedere alla tutela giudiziaria in sede di risarcimento del danno, mediante l’esperimento di un’apposita azione davanti al giudice civile competente per territorio, è necessario avviare preventivamente un tentativo di risoluzione extragiudiziaria della controversia - c.d. mediazione (A.D.R.) - ricorrendo all’attività di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.
Il diritto al risarcimento del danno può, eventualmente, anche derivare dall’esercisio di un’azione giudiziaria penale, nel caso in cui dal trattamento sanitario sia derivata la commissione di uno specifico reato.
Ti consigliamo di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che potrà fornirti informazioni specifiche sui tuoi diritti e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili-penali.
E’ sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria italiana sia civile che penale.
Continuità delle cure e prescrizioni mediche
- 26. Come posso dare continuità alle cure che ho ricevuto all'estero quando torno a casa?
- Puoi proseguire le cure al tuo rientro in quanto la prescrizione medica rilasciata nel Paese di cura potrà esserti riconosciuta nel tuo Paese.
- 27. Se mi prescrivono un farmaco all'estero, la prescrizione sarà riconosciuta in Italia?
- La prescrizione medica rilasciata in un altro Stato membro verrà, di norma, riconosciuta anche in Italia e il medicinale verrà dispensato se ne è autorizzato il commercio in Italia. Tuttavia, qualora sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana, dubbi legittimi e giustificati circa l’autenticità, il contenuto o la comprensibilità della prescrizione medica stessa o per ragioni etiche il farmaco potrebbe non esserti dispensato.
- 28. Se ho bisogno di un farmaco che mi è stato prescritto in Italia, la prescrizione sarà riconosciuta in un altro stato membro dell'UE?
- La prescrizione medica rilasciata in Italia dovrà essere riconosciuta anche negli altri Stati membri. Per facilitare il riconoscimento della prescrizione che ti è stata rilasciata, verifica che la stessa contenga almeno i dati previsti dalla Direttiva 2012/52/UE, la normativa europea comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Ti consigliamo di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che potrà fornirti informazioni sui dati da includere nelle prescrizioni.
- 29. Il costo del farmaco o del dispositivo medico dispensato in un altro Stato dell’Unione Europea mi verrà rimborsato?
I costi da te sostenuti per l’acquisto di un medicinale o dispositivo medico in un Paese dell’Unione Europea ti saranno, di norma, rimborsati dalla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza).
Per sapere quali farmaci o dispositivi medici ti saranno rimborsati e quanto ti sarà rimborsato, puoi rivolgerti alla tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza).