Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione.
Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione.
Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco C nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Non è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario o l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all’ingresso sul territorio nazionale, salvo che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia si sia transitato o soggiornato in Paesi dell' Elenco D e dell' Elenco E. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Scarica dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
Dal 7 aprile 2021, sono classificati nell'Elenco C anche l'Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.
L'ordinanza prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:
In aggiunta è obbligatorio:
Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.
Dal 7 aprile, esclusivamente per i rientri dalla Regione Austriaca del Tirolo, l'isolamento fiduciario ha una durata di 14 giorni.
Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell' Elenco D e/o dell' Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Sono previste eccezioni all’obbligo di quarantena e all'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. I casi di eccezione sono indicati nella sezione: Deroghe
Leggi la procedura :
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Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all'Elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
In base alla normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali.
Sono previste alcune restrizioni all’ingresso in Italia in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento per chi proviene dai Paesi dell'Elenco D. Consulta la sezione: Deroghe
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Regole specifiche sono state adottate per il Brasile con l'Ordinanza 13 febbraio 2021, le cui misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2021.
Consulta la sezione dedicata:
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:
Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo
Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Resta confermata inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Vige l’obbligo, inoltre di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio all’azienda sanitaria locale. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell'Elenco E. Consulta la sezione: Deroghe
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Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:
Fermo restando
È sempre consentito l’ingresso in Italia e sono sempre esonerati dalla quarantena, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute, l’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci a condizione che non compaiano sintomi di COVID-19 e che comunque si siano sottoposti ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento
Esenzione dalla quarantena previa autorizzazione del Ministero della Salute
E' consentito l’ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero, fermo restando:
esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:
Tali misure restano valide fino al 30 aprile 2021
Come richiedere l'autorizzazione al Ministero della Salute
allegare altresì la seguente documentazione in un unico documento pdf:
allegare eventuali ulteriori documenti che attestino il motivo di necessità.
Si sottolinea inoltre che:
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in formato pdf (documenti inviati in formati diversi renderanno di fatto la richiesta non valida)
Leggi la procedura :
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Ingresso con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute
Rivolte a coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in elenco C,D e E.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto) nonché la comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale alla competente autorità sanitaria (ASL), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
Per le suddette categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall’autodichiarazione stessa che dovrà essere esibita a chiunque sia deputato a verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte.
Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali
Si applica come da normativa vigente alle seguenti categorie:
Le organizzazioni di riferimento per tale deroga sono il CONI e il CIP (art 18, comma 1). Vige l'obbligo per i partecipanti del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
Rivolte a coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in elenco C,D e E.
E’ possibile richiedere tali deroghe a condizione che l’ingresso in Italia avvenga :
Per coloro che, provenienti dall’estero, siano già sul territorio nazionale prima della concessione della deroga, la valutazione della eventuale esenzione all’isolamento fiduciario ricade sull'ASL territorialmente competente. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
Su richiesta del Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena rilasciata dal Ministero della Salute, l'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN) esaminerà la richiesta ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure.
Per richiedere la deroga è necessario:
allegare altresì la seguente documentazione in un unico documento pdf, comune a tutti i beneficiari della richiesta:
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in formato pdf e in un unico documento comune a tutti i beneficiari della richiesta (documenti inviati in formati diversi renderanno di fatto la richiesta non valida)
Si ricorda altresì:
Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo da mostrare eventualmente all’Autorità Frontaliera o all’Autorità Sanitaria.
Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta sono i seguenti: coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita.
Tale esenzione si applica esclusivamente ai viaggiatori a cui è consentito l’ingresso in Italia come da normativa vigente.
Cosa sono i voli "Covid-tested"
Sono considerati voli “Covid-tested” esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.
I passeggeri di voli “Covid-tested” sono tenuti:
I passeggeri di questi voli, seguendo il sopra indicato protocollo, sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.
La mancanza anche di uno solo dei sopra elencati adempimenti fa decadere l’esenzione gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.
Dopo una prima fase di sperimentazione, il Dpcm 2 marzo 2021, all’art. 54 comma 3, ha consentito l’ampliamento dei voli oggetto di sperimentazione “Covid-tested”.
Pertanto, ad oggi, per le compagnie aeree è possibile operare “Covid-tested” sulle seguenti rotte:
La sperimentazione dei voli “Covid-tested” individuati dalle Ordinanze del 23 novembre 2020 e del 9 marzo 2021 è stata estesa fino al 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe.
Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli “Covid-tested” sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.
L’ingresso in Italia dagli Stati Uniti (Paesi in Elenco E ) è consentito solo a specifiche categorie di passeggeri (art. 49, comma 1, Dpcm 2 marzo 2021).
Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
A partire dal 23 marzo 2021, a tutti i passeggeri che vorranno fare ingresso in Italia attraverso voli “Covid-tested” sarà richiesto di compilare il PLF, prima del proprio ingresso sul territorio nazionale, seguendo le istruzioni di seguito riportate:
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Cosa è il Passenger Locator Form (PLF)?
Il Passenger Locator Form (modulo per la localizzazione del passeggero – anche conosciuto come Passenger Locator Card) è un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull'itinerario di viaggio per permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in aereo.
Il PLF è un importante strumento di sanità pubblica utile al contact tracing a bordo di tutti i mezzi di trasporto che seguono tratte internazionali che permette di disporre rapidamente le misure sanitarie necessarie alla protezione del singolo e della comunità
Adempimenti per il vettore
Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi fa ingresso in Italia.
Data ultimo aggiornamento: 7 aprile 2021