Il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ha introdotto disposizioni specifiche in merito alla riservatezza delle informazioni presentate dalle ditte alle Autorità nazionali competenti.

Nell’ambito del commercio parallelo, l’art. 63, paragrafo 2, lettera e, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 prescrive il rispetto della riservatezza di alcune informazioni relative ai legami tra importatore e titolare dell’autorizzazione, le quali pertanto devono essere omesse sia nel provvedimento autorizzativo, sia nell’etichetta del prodotto fitosanitario oggetto di importazione parallela.

Stante la genericità della norma e la differente interpretazione accolta dagli Stati membri, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere un parere alla Commissione europea.

In attesa che la Commissione europea si pronunci, l’amministrazione garantisce in via ordinaria la riservatezza dei dati; viceversa, i dati sono resi accessibili sia nel decreto di permesso al commercio parallelo, sia nell’etichetta, su espressa dichiarazione delle ditte di rinuncia alla riservatezza.

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Data di pubblicazione: 28 marzo 2013, ultimo aggiornamento 4 aprile 2013