immagine di un computer

I tempi massimi per la rettifica e l'integrazione di dati già trasmessi alla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco sono stati disciplinati dall’art. 3-bis del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004.

I dati che abbiano superato tutti i controlli e siano, quindi, stati acquisiti dalla Banca dati Centrale restano a disposizione per rettifiche o cancellazioni da parte degli utenti che li hanno trasmessi fino all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento

Successivamente, i dati vengono considerati consolidati. Qualora le ditte tenute alla trasmissione dei dati alla Banca Dati Centrale si accorgano di mancate o non corrette trasmissioni riferite a periodi già consolidati, richiedono l’apertura del così detto “Flusso delle eccezioni” seguendo le istruzioni presenti nella sezione Tracciabilità del farmaco > Moduli e servizi online > Produttori, depositari e grossisti del sito internet del Ministero www.salute.gov.it.

La nuova modalità, che prevede la compilazione di un modulo on line, consente di assicurare la correttezza formale della richiesta e velocizzare i tempi di attivazione del “Flusso delle eccezioni”.

Consulta le notizie di Tracciabilità del farmaco

Vai all' archivio completo delle notizie


Consulta l'area tematica: Tracciabilità del farmaco

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 28 febbraio 2020, ultimo aggiornamento 28 febbraio 2020