immagine di un cavallo

Il Ministero della salute ha prorogato di 12 mesi la validità dell'ordinanza 21 luglio 2011 e successive modifiche, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati

L'obiettivo generale della proroga, firmata dal Ministro, Beatrice Lorenzin, in data 1 agosto 2017 e pubblicata in data 28 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 Serie Generale, resta, in primo luogo, la tutela dell'incolumità pubblica e della salute e del benessere degli equidi utilizzati nel corso di manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico.

Nelle premesse alla proroga si specifica la necessità di censire le manifestazioni popolari in cui siano impiegati equidi per consentire al Ministero della salute di procedere ad una valutazione approfondita dei rischi. Per questo motivo, d’ora in avanti, le ASL competenti per territorio dovranno garantire la presenza di un veterinario ufficiale che, entro 7 giorni dal termine della competizione, dovrà compilare e inviare al Ministero della salute un resoconto tecnico.

La proroga dell’ordinanza è stata anche l’occasione per chiarire come il divieto di utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese riguardi esclusivamente le manifestazioni basate su gare di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria si attribuisce in relazione alla velocità degli equidi. Tale divieto, dunque, non si applica nei casi in cui il cavallo sia utilizzato nelle prove di destrezza e di abilità oppure in forma ausiliaria nelle corse dei buoi

Per quanto riguarda il resto, rimangono in vigore le misure già introdotte tra il 2011 e il 2016

Consulta l’ordinanza 1 agosto 2017

 

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Data di pubblicazione: 4 settembre 2017, ultimo aggiornamento 6 settembre 2017