Immagine di una sacca di sangue per trasfusioni

Con l’Accordo 14 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n.219,  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla "Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sono stati rivisti sia i principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue sia le tariffe di rimborso per le attività di promozione del dono e dell’attività di raccolta (se prevista dagli assetti organizzativi regionali) svolte dalle medesime.

In particolare, tenendo conto anche delle modifiche degli assetti organizzativi regionali conseguenti alle intervenute disposizioni normative, si è rimodulato lo schema tipo di convenzione con lo scopo di rendere più omogenee le modalità di stipula delle convenzioni sul territorio e di valorizzare il coinvolgimento  delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza e qualità.

Le tariffe di rimborso previste, uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio nazionale, derivate dalle rilevazioni effettuate con relativa standardizzazione, sono distinte per attività associative e attività di raccolta.

Dopo il recepimento da parte delle Regioni, le nuove convenzioni dovranno essere sottoscritte ed entrare in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2017.

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Data di pubblicazione: 3 giugno 2016, ultimo aggiornamento 6 giugno 2016