È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 144 del 24.06.2015, l’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 relativa alle: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

A seguito della scadenza dell’Ordinanza precedente relativa alla stesse malattie, ma circoscritta alle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute ha adottato un nuovo provvedimento rivolto all’intero territorio nazionale con l’obiettivo di rinforzare ed intensificare la lotta alle malattie infettive trasmissibili.

Il Ministero è intervenuto con maggiore incisività su alcune situazioni di rischio tra cui alcune pratiche di allevamento come la transumanza, l’alpeggio, il pascolo vagante e l’allevamento brado/semibrado. Misure specifiche sono state disposte per l’identificazione elettronica dei capi interessati da tali modalità di allevamento con controlli sanitari alla partenza e al rientro degli animali e la georeferenziazione dei pascoli.

Inoltre, la georeferenziazione dei pascoli e l’autorizzazione agli spostamenti solo verso pascoli così identificati sono state ritenute funzionali, in caso di focolai di malattie, alla localizzazione e al rintraccio delle mandrie o delle greggi che hanno condiviso le stesse aree di pascolo.

Per il transito degli animali nella stalle di sosta dei commercianti, che costituisce un ulteriore fattore di rischio, sono ora previsti requisiti strutturali più stringenti tra cui l’isolamento fisico e funzionale da altri allevamenti. Controlli ufficiali a cadenza mensile sono previsti da parte del servizio veterinario con approfondimenti diagnostici per gli animali che permangono in stalla di sosta oltre i 30 giorni massimi consentiti.

Per rendere più efficace la gestione e più rapida l’estinzione dei focolai è stata accelerata la procedura per l’abbattimento degli animali positivi, riducendo da 30 a 15 giorni il tempo per avviare alla macellazione i capi infetti. Allo stesso modo è stata semplificata la procedura di riconoscimento e liquidazione delle indennità di abbattimento per i proprietari dei capi infetti. D’ora in avanti non sarà più necessario presentare domanda di indennizzo, ma sarà la ASL a provvedere direttamente sulla base della registrazione delle macellazioni nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica.  

Infine, è stata disciplinata la procedura di verifica dell’efficacia dei controlli svolti dalle ASL. Diventa indispensabile, a tal proposito, monitorare a livello regionale e nazionale lo svolgimento puntuale delle attività disciplinate con l’Ordinanza attraverso la rendicontazione nei sistemi informativi.

Le misure introdotte resteranno in vigore 24 mesi. In seguito saranno rese permanenti sulla base di un provvedimento di riordino della materia in fase di lavorazione.

Consulta le notizie di Sanità animale

Vai all' archivio completo delle notizie


Consulta l'area tematica: Sanità animale

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 25 giugno 2015, ultimo aggiornamento 25 giugno 2015