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E' stato pubblicato il 9 marzo 2015 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto 12 febbraio 2015, firmato dai Ministri della Salute, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, che individua i terreni della Regione Campania idonei alle produzioni agroalimentari, quelli con limitazioni a determinate produzioni agroalimentari e in determinate condizioni, quelli idonei alle produzioni non agroalimentari e quelli con divieto di produzioni agroalimentari e silvo-pastorali.

Il decreto è stato predisposto sulla base dei risultati delle indagini dirette e indirette, contenuti nella relazione del 30 gennaio 2015 del Gruppo di Lavoro ad hoc costituito, effettuate sui terreni con un livello di rischio presunto molto alto (livello 4 e 5) di contaminazione ambientale, presenti nei 57 Comuni delle province di Napoli e Caserta individuati dalla direttiva 23 dicembre 2013.

Misure cautelari sull’immissione in commercio dei prodotti agroalimentari dell’area erano già vigenti in quanto, con il decreto interministeriale dell’11 marzo 2014, che ha reso operative le prime proposte elaborate dal Gruppo di Lavoro, era stato disposto il divieto di immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli coltivati nei terreni individuati con livello di rischio presunto 5, 4 e 3, se non oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole.

Le successive indagini dirette e indirette sui terreni di livello di rischio presunto 5 e 4 da parte del Gruppo di Lavoro hanno riguardato, a seconda dei casi, indagini radiometriche superficiali, per monitorare i livelli di radioattività nello strato superficiale del suolo, indagini geomagnetometriche, per verificare l’eventuale interramento di rifiuti di natura ferrosa, campionamenti di suolo, di acque usate a scopo irriguo, di prodotti agricoli/foraggi e di vegetazione spontanea nonché accertamenti visivi, per individuare la presenza di rifiuti superficiali.

Tutti i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana sono risultati conformi ai limiti di legge.

Restano in piedi le prescrizioni del decreto 11 marzo 2014 per i terreni di rischio presunto 3, fino alla conclusione delle indagini dirette e indirette, ai fini della classificazione per la destinazione d’uso dei terreni.

Il decreto 12 febbraio 2015 ha inoltre previsto il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dagli ulteriori 31 comuni, individuati dalla successiva direttiva 16 aprile 2014, a meno che non siano oggetto di indagini analitiche che ne dimostrino la conformità, in attesa della conclusione delle indagini dirette ed indirette e della loro valutazione, con la stessa metodologia utilizzata per la valutazione dei terreni ricadenti nei primi 57 Comuni.

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Data di pubblicazione: 13 marzo 2015, ultimo aggiornamento 13 marzo 2015