immagine di un un campo in cui si utilizzano prodotti fitosanitari

L’obbligo di indicare il recapito telefonico del fornitore nell’etichetta dei preparati contenenti sostanze chimiche pericolose, è prescritto dalla direttiva 1999/45/CE, art. 10 paragr. 1.2 - trasfuso nel dlgs di attuazione n. 65/2003, art. 9 - e confermato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, art. 17 paragr. 1, lettera a), in vigore per le miscele dal 1° giugno 2015.

Il soggetto obbligato è il fornitore, definito dalla direttiva 1999/45/CE quale il fabbricante, importatore o distributore (art. 10, paragr. 2.2) e dalla nuova disciplina di cui al regolamento citato, quale il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato (art. 2, n. 26).

L’Agenzia dell’Unione europea sulle sostanze chimiche – ECHA, si è espressa in merito alla questione relativa all’indicazione del recapito telefonico nelle etichette dei prodotti contenenti sostanze chimiche.

In riscontro alla FAQ CLP n. 242, Version 1.0 Latest update 21/01/2014, resa pubblica nel sito ECHA, l’Agenzia ha precisato che, di norma nelle etichette deve essere indicato il recapito del fornitore, mentre il recapito telefonico del distributore è obbligatorio solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo apporti delle modifiche nell’etichetta.

Nel settore dei prodotti fitosanitari, di regola, il responsabile dell’etichettatura coincide con il titolare dell’autorizzazione/permesso, pertanto, nel riquadro contenente le frasi di pericolo dell’etichetta dovrà essere indicato il recapito telefonico del titolare dell’autorizzazione /permesso.

Qualora invece, il titolare dell’autorizzazione/permesso designi un soggetto terzo quale responsabile dell’etichettatura, tale nominativo deve essere comunicato al Ministero della salute dal titolare dell’autorizzazione/permesso in sede di registrazione del prodotto fitosanitario, ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 290/2001; successivamente all’emissione dell’autorizzazione, tale designazione viene autorizzata quale variazione amministrativa ai sensi dell’art. 12 del suindicato decreto, come modificato dal DPR n. 55/2012.

In tal caso, nel riquadro contenente le frasi di pericolo dell’etichetta dovrà essere indicato il nome, l’indirizzo ed il recapito telefonico del soggetto designato quale responsabile dell’etichettatura, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del dlgs n. 194/1995.

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Data di pubblicazione: 16 dicembre 2014, ultimo aggiornamento 18 dicembre 2014