Immagine di un medico

Nella riunione del 10 luglio 2014 in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 5 comma 2 della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, riguardante l’identificazione delle figure professionali che possono operare nella rete di cure palliative, nella rete di terapia del dolore e nella rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica.

La normativa già individuava un elenco di figure professionali che, pertanto, non potevano che essere incluse nel citato Accordo. Di conseguenza l’ambito di intervento è risultato circoscritto all’individuazione di quelle figure professionali che, ancorché non previste dal citato articolo, sono state ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di presa in carico ed assistenza per le reti di cure palliative e terapia del dolore. Tuttavia, si è resa necessaria una sospensione dei lavori in attesa di un passaggio parlamentare, in ragione dell’esclusione di quei medici che prestano servizio, oltre 150 unità da un’indagine fatta dalla Società Italiana di Cure Palliative, nelle reti regionali di cure palliative senza essere in possesso di una specializzazione.

La problematica ha richiesto un preciso intervento normativo concretizzatosi nell’art.1 comma 425 della  legge 27 dicembre 2013 , n. 147 (legge di stabilità 2014)  ove è disposto che “Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. ”

Con tale norma si consente, con le garanzie previste, di ampliare la sfera dei soggetti che possono operare nella rete di cure palliative, sia pubbliche che private accreditate, che abbiano in possesso un’esperienza maturata almeno quinquennale nel settore certificata dalla regione sulla base di criteri da determinarsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L’inclusione di tali figure professionali assicura l’erogazione di prestazioni di qualità e di alta specializzazione e consente di non disperdere quel bagaglio di conoscenze e competenze acquisito durante il lavoro quotidiano accanto ai pazienti assistiti nella rete di cure palliative.

Consulta: Accordo Stato - Regioni del 10 luglio 2014

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Data di pubblicazione: 30 luglio 2014, ultimo aggiornamento 30 luglio 2014