A seguito della conversione con legge 16 maggio 2014, n. 79 del DL 36/14, sono state apportate alcune modifiche al DPR 309/90, testo unico sugli stupefacenti, di particolare interesse per gli operatori sanitari e per le aziende che operano nel settore dei medicinali a base di stupefacenti, che sono riportate di seguito, per la parte di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti.
- Le modifiche apportate alla tabella dei medicinali, divisa in cinque sezioni, sono esclusivamente relative al cambio della denominazione (“tabella dei medicinali” al posto della precedente denominazione: “tabella II”) e al riferimento al regime di dispensazione, riportato in testa alle cinque sezioni. Pertanto gli stampati dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 309/90 potranno essere modificati da parte dei titolari di AIC riportando dopo la frase “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA” anche la frase “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 – TABELLA DEI MEDICINALI Sezione … (A o B o C o D o E)”, con la stessa procedura individuata dall’AIFA per la modifica degli stampati a seguito di una nuova disposizione normativa (cfr. D.Leg.vo 219/06).
- Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 come modificato dalla legge 79/14, non possono essere rilasciate le autorizzazioni previste dall’articolo 17 del DPR 309/90, a soggetti e persone fisiche, o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del citato DPR. In tali casi, sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate. I titolari di autorizzazione, pertanto, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero eventuali sanzioni o condanne subite, al fine dell’emissione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione in essere, che è comunque da intendersi revocata ai sensi della norma vigente. I soggetti richiedenti la prima autorizzazione o il rinnovo devono dichiarare di non avere subito tali fattispecie di sanzioni o condanne e di non avere carichi pendenti, come di consueto.
- Con l’abrogazione dell’articolo 39 del DPR 309/90 non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito dal modello per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006. I bollettari di vecchio modello parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita. Eventuali bollettari ancora inutilizzati possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati. Gli ordini effettuati con il vecchio modello dopo l’entrata in vigore della legge 79/14, devono essere sostituiti utilizzando il BA di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006.
- Restano ferme le disposizioni di cui al DM 16 novembre 2007 relativo alla consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei con i medicinali della sezione A della Tabella dei medicinali.
- Restano ferme le disposizioni di cui al DM 16 novembre 2007 recante norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi inclusi nella Tabella dei medicinali da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.
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