Per coadiuvante di prodotti fitosanitari si intende un preparato che svolge attività bagnante, adesivante, antideriva o azioni similari e destinato ad essere utilizzato in miscela con un prodotto fitosanitario allo scopo di migliorarne le prestazioni, rafforzandone l’efficacia o proprietà fitosanitarie peculiari.

Il regolamento (CE) 1107/2009, articolo 81(3), prevede che gli Stati membri possano applicare disposizioni nazionali per l’autorizzazione dei coadiuvanti fino a che non siano state adottate in ambito comunitario disposizioni dettagliate in conformità all’articolo 58(2) dello stesso regolamento.

In attesa che venga data attuazione al suddetto art. 58(2), tenuto conto della disciplina nazionale vigente in materia di cui al D.P.R. 290/2001, la  Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con il supporto tecnico della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari, ha messo a punto la Linea  guida per l’autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che sostituisce il documento Documentazione a sostegno delle domande di autorizzazione di coadiuvanti dei Prodotti Fitosanitari (C.C.P.F. 1998)  individuando i requisiti di autorizzazione dei coadiuvanti da utilizzare in miscela estemporanea con uno specifico o con differenti prodotti fitosanitari e definendo la procedura dell'iter autorizzativo.

I requisiti e la procedura previsti dalla linea guida in allegato si applicano alle nuove istanze di autorizzazione di coadiuvanti e alle istanze di modifica delle autorizzazioni esistenti a partire dal 10 aprile  2014.

 Riesame dei coadiuvanti attualmente  autorizzati

I coadiuvanti già autorizzati saranno riesaminati ai fini della verifica di conformità ai nuovi requisiti secondo le modalità e nei termini indicati nella nota del 27 marzo 2014 e nell'elenco dei prodotti.

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Data di pubblicazione: 31 marzo 2014, ultimo aggiornamento 1 aprile 2014