Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022
Le ditte smaltitrici di medicinali, registrate nella Banca dati centrale (BDC) che variano denominazione, indirizzo, contatti del soggetto giuridico o denominazione e contatti dei siti logistici oppure che intendono integrare i dati precedentemente trasmessi ne danno comunicazione al Ministero della salute.
La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta modifica dei dati anagrafici nella BDC. I dati anagrafici aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.
N.B. Per variare l’indirizzo del sito logistico si veda la scheda TF-SM-TSF
Smaltitori di medicinali (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.
Per richiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici, ad eccezioni dell’indirizzo di un sito logistico, le ditte:
- compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni soggetto giuridico e/o sito logistico per il quale si intende richiedere l’aggiornamento dei dati anagrafici, seguendo le istruzioni nel modulo indicate per “VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI”;
Per ottenere la modifica dei dati anagrafici del sito logistico e per compilare il modulo online è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:
La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
30 giorni
Tariffa: nessuna
- Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero