Ministero della Salute

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Data ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2024

Registrazione dei broker di medicinali


La proceduraLa procedura

I soggetti stabiliti su territorio nazionale possono svolgere attività di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della Salute.
Per brokeraggio di medicinali deve intendersi  qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.

Tali soggetti forniscono, tramite apposito modulo,  il loro nome, la loro ragione sociale, la partita IVA ovvero il codice fiscale, il loro indirizzo permanente, telefono, fax e PEC, ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della Salute eventuali variazioni degli stessi.

Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.


Chi può richiederloChi può richiederlo

I soggetti  che intendono  svolgere qualsiasi attività in relazione alla vendita o all’acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all’ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un’altra persona fisica o giuridica. Per definizione , il broker di medicinali non acquistano, non forniscono e non detengono medicinali; il servizio da questi offerto consiste non nell'acquisto e vendita di medicinali bensì nella mera intermediazione tra alienante ed acquirente.


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

  • Domanda di iscrizione nel registro dei broker di medicinali ai sensi dell’articolo 112-ter del decreto legislativo 219/2006;

Allegati da presentare unitamente alla domanda:

  • Copia del documento di identità del presentatore dell’istanza

Modello_richiesta_iscrizione_registro_broker_corretta.pdf


Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta


Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda da parte del Ministero oppure dalla data di ricezione nel caso di documentazione trasmessa via PEC.


Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa


Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

Non è prevista la comunicazione dell'esito


Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

  • Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219
    Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale, n. 142 del 21/06/2006)

 


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Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
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