Data ultimo aggiornamento: 17 giugno 2019
Le farmacie aperte al pubblico, incluse le succursali, i dispensari ed i dispensari stagionali si registrano nella banca dati centrale ai fini della tracciabilità del farmaco per ottenere un codice identificativo univoco assegnato alla sede farmaceutica.
Dopo le opportune verifiche (art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.) il nuovo codice viene assegnato e i dati relativi alle farmacie, comprensivi del codice univoco, sono resi disponibili al pubblico sul sito Internet del Ministero della Salute.
Il codice identificativo univoco non varia in caso di variazione dell'indirizzo della farmacia all'interno della stessa sede farmaceutica, in caso di variazione di altri dati anagrafici o di variazione della tipologia (farmacia aperta al pubblico, succursale, dispensario,dispensario stagionale).
Titolari delle farmacie aperte al pubblico, incluse le succursali, i dispensari ed i dispensari stagionali
Per richedere il codice identificativo univoco le farmacie:
- compilano il modulo on-line pesente nella sezione "Moduli", per ogni farmacia aperta al pubblico, succursale, dispensario, dispensario stagionale per il quale si intende richiedere la registrazione;
- salvano in formato PDF il modulo compilato e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione "Come si pesenta la richesta - PEC" allegando i seguenti documenti:
15 giorni (eccetto il mese di agosto in cui viene garantita la tempistica standard di 30 giorni)
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Articolo 3 del Decreto del ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n.2 del 4 gennaio 2005)
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero