Data ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2021
Farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali delle ASL.
Si ricorda che le importazioni di medicinali stupefacenti dall'estero possono essere effettuate solo da strutture sanitarie oppure da società autorizzate ai sensi del D.P.R. 309/90, previo rilascio di permesso di importazione. In mancanza dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 309/90 non è consentito ad alcuno, anche per la sola attività di intermediazione, effettuare alcuna operazione attinente all'importazione di medicinali stupefacenti (quale emissione di fattura, dichiarazione in dogana, trasporto).
Gli elementi necessari alla presentazione della domanda sono indicati nel modulo: Richiesta di importazione di medicinali stupefacenti non registrati in italia
La richiesta deve in ogni caso riportare le seguenti informazioni:
In caso di richiesta di importazione di farmaci carenti è indispensabile riportare anche le seguenti informazioni:
In caso di richiesta di importazione di farmaci stupefacenti per uso compassionevole è indispensabile da parte delle farmacie ospedaliere o delle aziende sanitarie locali richiedenti avere acquisito già il parere favorevole espresso da parte del Comitato Etico a cui afferisce il centro clinico che ha in cura i pazienti candidati al trattamento ed aver trasmesso preventiva comunicazione all'AIFA.
Entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta
I tempi si interrompono in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’UCS
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti