Ministero della Salute

Moduli e servizi on line


Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2017

Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario (veterinario) in importazione dai Paesi Terzi autorizzati


La proceduraLa procedura

Per tutelare la salute pubblica e animale, le partite di animali, di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di prodotti di origine animale e vegetale destinati all'alimentazione animale e altri prodotti (es. pelli, farmaci veterinari, ecc. ), in importazione dai Paesi terzi e in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano, vengono sottoposte ai controlli veterinari presso i Posti di Ispezione Frontalieri (PIF) del Ministero della Salute. L'elenco dei PIF dell'UE, autorizzati dalla Commissione europea, con le relative categorie di abilitazione ai controlli veterinari (es. prodotti di origine animale destinati al consumo umano, animali, ecc.) è stabilito dalla Decisione 2009/821/CE. Rientrano tra le partite da controllare presso i PIF anche le spedizioni dai Paesi terzi, a carattere commerciale, di prodotti di origine animale ordinati a distanza (per esempio per posta, telefono, internet). 
 
L'unica deroga dai controlli veterinari presso i PIF è prevista per le scorte personali di specifici prodotti di origine animale (Regolamento (CE) n. 206/2009).
Per quanto riguarda gli animali vivi, l'unica deroga ai controlli dei PIF è prevista per le movimentazioni di cani, gatti, furetti e altri animali d'affezione che viaggiano al seguito di proprietari e senza finalità commerciali (Reg. (UE) 576/2013 e Reg. (UE) N. 577/2013 )
L'attività di controllo prevede tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento ai fini delle analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie.
I controlli veterinari si concludono con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione o di non ammissione all' importazione in caso di mancata rispondenza dei requisiti richiesti: Documento Veterinario Comune di Entrata – DVCEA per animali o DVCEP per prodotti di origine animale; Documento Comune di Entrata - DCE per prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione animale; Documento Veterinario di Entrata - DVE per prodotti di origine animale soggetti a controllo veterinario sulla base di normativa nazionale.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Importatori o loro rappresentanti legali.

Gli operatori del settore alimentare o zootecnico o dell’industria interessati all’importazione di animali vivi o prodotti di origine animale devono rivolgersi al Posto di Ispezione Frontaliero per ottenere il rilascio del Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), senza il quale non potrà essere avviata la procedura doganale per l’importazione.
Il D.Lgs. 25/02/2000, n. 80 definisce l’importazione come la messa in libera pratica dei prodotti nonché l’intenzione di messa in libera pratica dei prodotti  ai sensi dell’art. 79 del  Reg. (CEE) n. 2913/92.
L’“Interessato al carico” (Prodotti di origine animale o prodotti destinati all’alimentazione animale) è qualsiasi persona fisica o giuridica che in conformità al Reg. (CEE) n. 2913/92 ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi nelle quali la partita può trovarsi nonché il rappresentante di cui all’art. 5 dello stesso Reg. (CEE) che assume tale responsabilità con riguardo al seguito riservato ai controlli previsti dal decreto legisl. n. 80/2000.
L’ “Importatore” (Animali Vivi) può essere identificato con ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali a scopo d’importazione nella Comunità europea.
Generalmente, le operazioni doganali, compreso il rilascio del DVCE, vengono seguite da operatori doganali accreditati, che risultano essere quindi i primi utenti del Posto di Ispezione Frontaliero.

 


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Gli operatori del settore devono:

  • pre notificare in anticipo al PIF competente l’arrivo della merce
  • presentare la richiesta di importazione, a seconda della tipologia di merce, mediante il sistema informativo europeo TRACES ( https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/) nel caso di animali, prodotti di origine animale, mangimi e/o mediante l'Applicazione NSIS-PIF, nel caso di prodotti d’interesse veterinario soggetti esclusivamente a normativa nazionale.
    Dall'apposito menu dei due diversi sistemi informativi viene effettuata la richiesta all'importazione di merci, mediante la compilazione della prima parte del DVCE/DCE: modulo DVCE per animali, modulo DVCE per prodotti di origine animale, modulo DCE per mangimi vegetali e  modulo DVE (SINTESIS);
  • consegnare al PIF competente per territorio, copia cartacea della richiesta firmata e della documentazione di accompagnamento della merce (certificato sanitario di scorta della merce, la polizza di carico, il mandato che la ditta importatrice conferisce allo spedizioniere e le attestazioni di pagamento dei tributi per le importazioni)
  • presentare eventuale ulteriore documentazione sulla base della normativa vigente in funzione del tipo di merce che si intende importare (solo in rari casi i PIF si riservano di chiedere altri documenti a corredo (es. certificati di origine, documenti commerciali, attestazione analisi effettuate nel Paese speditore, ecc.)
  • nel caso dell’istanza di rilascio del DCE è richiesto, in aggiunta ai documenti sopra citati, anche l’attestazione della registrazione o del riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi (OSM), e solo in casi di importazioni di mangimi con additivi e premiscele di additivi, una dichiarazione della ditta importatrice.

 


Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta


Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

DPCM 4 novembre 2010, n. 242 e successive modifiche - Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

Documentazione occorrente, controlli previsti e tempi medi di risposta in base al tipo di richiesta ( 1 ora per il controllo documentale e 5 ore per il controllo fisico).

I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.


Quanto costaQuanto costa

Tariffa: Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e DM 19 dicembre 2012

Marca da bollo: Consulta la tabella (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/14/13A01312/sg


Modalità di pagamento
  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa
    Causale: Servizio richiesto (rilascio di autorizzazione all'importazione di merci di interesse sanitario) specificando a scelta uno dei dati specifici: n. DVCE, n. DCE, n. DVE, n. Sintesi NSIS, n. CNTRs

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Consegna a mano
    Indirizzo: Posti di Ispezione Frontaliera in cui si richiede il servizio
    Calendario di apertura: Consultare la mappa PIF e ricercare l’Ufficio presso cui è stata istruita la pratica, per il ritiro della copia cartacea del DVCE/DCE/DVE

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito


NormativaNormativa

  • Linee guida PIF con collegamenti ipertestuali alle normative di riferimento

Consulta il Trovanormesalute


Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)



TemiAree e siti tematici


Ufficio responsabile del procedimentoUfficio