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Data ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2021

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici


La proceduraLa procedura

Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici debba essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

Ai sensi del citato regolamento, per campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici si intendono i "sottoprodotti di origine animale e prodotti  derivati destinati ai fini seguenti: esame nel contesto di attività diagnostiche o analisi per la promozione del progresso scientifico o tecnologico, nel contesto di attività educative o di ricerca".

Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

Resta fermo che i campioni destinati alla ricerca ed i campioni diagnostici:

  • possono essere importati soltanto attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF)
  • devono essere importati entro il quantitativo massimo indicato nell'autorizzazione ed essere accompagnati da una copia dell'autorizzazione stessa, fino a che raggiungono l'utilizzatore autorizzato
  • ­devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta,  direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato
  • ­non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
  • ­se non vengono conservati per fini di riferimento o rispediti al Paese terzo di origine, devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 1

In deroga alle disposizioni comunitarie vigenti, il procedimento non è applicabile nel caso d'importazione dei seguenti campioni:

  • ­animali della classe biologica Insecta o Arachnida sottoposti ad un trattamento, come l'essiccazione, tale da impedire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali
  • ­campioni di DNA trasformati destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l'ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia
  • ­campioni oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza, presso musei ed organizzazioni scientifiche, racchiusi completamente in micro vetrini o conservati in mezzi, come l'alcool e la formaldeide, che ne permettono l'esposizione

Chi può richiederloChi può richiederlo

Importatori o loro rappresentanti legali


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici.

Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita


Moduli e linee guidaModuli e linee guida

  • Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici (formato doc, formato odt)

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SA-IPAM-ICR: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici
    Istruzioni aggiuntive: In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata


Quanto costaQuanto costa

Marca da bollo: Solo per le istanze presentate da privati: n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza


Modalità di pagamento
  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito


NormativaNormativa

  • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 27, paragrafi 1 e 3 ed allegato XIV, capo III, sezione 1
  • Regolamento Delegato UE 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019, articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
  • Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, articolo 20, comma 2 e articoli 31 e 33

Consulta il Trovanormesalute


ContattiContatti

  • Nominativo: Gilberto Izzi
    Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 06 59946531
    Email: g.izzi@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)



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