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Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2021

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 142/2011


La proceduraLa procedura

Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di campioni commerciali debba essere autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

Per campioni commerciali si intendono i "sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a studi o analisi particolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di un processo di produzione, compresi il trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, lo sviluppo di mangimi, alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati, o la sperimentazione di macchinari o apparecchiature.

Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

Resta fermo che i campioni commerciali in questione:

  • devono provenire soltanto dai Paesi terzi di cui alla colonna “elenchi dei Paesi terzi” nella riga 14 della tabella 2, sezione1, capo II dell’allegato XIV al Regolamento (UE) n. 142/2011, oppure se si tratta di campioni commerciali costituiti da latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati dal latte, dai Paesi terzi autorizzati di cui all’allegato XVII, parte 1 ed allegato XVIII, parte 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2021

  • possono essere importati soltanto  attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);

  • devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XV, capo 8;
  • devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso allo stabilimento di destinazione, riconosciuto o registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • devono recare l'etichetta: "CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO";
  • devono essere custoditi ed utilizzati in un'area dello stabilimento fisicamente separata da quelle riservate ai prodotti destinati alla commercializzazione;
  • non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
  • se non vengono conservati per fini di riferimento o rispediti al Paese terzo di origine devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 2, punto 2, lettera a).

Chi può richiederloChi può richiederlo

Importatori o loro rappresentanti legali


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011.

Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.


Moduli e linee guidaModuli e linee guida

  • Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011. (formato doc, formato odt)

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

  • Allegati

    I documenti da allegare sono specificati nei moduli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SA-IPAM-ICC: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011
    Istruzioni aggiuntive: In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata


Quanto costaQuanto costa

Marca da bollo: N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza


Modalità di pagamento
  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito


NormativaNormativa

  • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28, paragrafi 1 e 2 ed allegato XIV, capo III, sezione 2

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ContattiContatti

  • Nominativo: Gilberto Izzi
    Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 06 59946531
    Email: g.izzi@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)



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