Data ultimo aggiornamento: 11 novembre 2021
Il Regolamento (CE) N. 1/2005 in materia di protezione degli animali nei trasporti, stabilisce che il riposo degli animali della specie bovina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici per periodi di sosta di 24 ore potrà avvenire esclusivamente in strutture riconosciute dal Ministero della Salute, le quali a partire dal 1 gennaio 1999, devono corrispondere ai criteri costruttivi di gestione stabiliti dal Regolamento (CE) N 1255/Ce del Consiglio del 25 giugno 1997.
Il Ministero della Salute, autorità competente, rilascia a ciascun "posti di controllo" approvato, un numero di riconoscimento che viene quindi notificato alla Commissione Europea.
La domanda di autorizzazione al Ministero deve essere presentata al competente ufficio veterinario della Regione o Provincia Autonoma, per il tramite dei servizi veterinari competenti per territorio.
La persona fisica o giuridica responsabile del posto di controllo deve presentare al competente ufficio veterinario della regione o della provincia autonoma, per il tramite dei servizi veterinari competenti per territorio, una richiesta al Ministero della salute- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari dav-trasporti@sanita.it dgsa@postacert.sanita.it
30 giorni
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria