Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2018
Una singola azienda di acquacoltura può attivare l’iter per giungere al riconoscimento comunitario di aziende indenne da una o più delle seguenti malattie elencate nell’allegato IV parte II del decreto legislativo 4 agosto 2008 N. 148: Setticemia emorragica virale (SEV) Necrosi ematopoietica infettiva(NEI), herpes virus della Carpa Koi.
Richiesta di riconoscimento di una zona.
Più aziende, localizzate nello stesso bacino idrografico, possono richiedere, tramite Il Servizio veterinario regionale e ai sensi della direttiva 2006/88, recepita nella legislazione nazionale dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148, il riconoscimento di indennità di una “zona” da una o più malattie elencate all'allegato IV parte II del citato decreto legislativo (Setticemia emorragica virale (SEV) Necrosi ematopoietica infettiva(NEI), herpes virus della Carpa Koi.)
Nel caso venga richiesto il riconoscimento di indennità di una “zona” la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente dovrà inoltrare tale richiesta, prima ancora che abbiano inizio le procedure per giungere alla preparazione definitiva del dossier, al Ministero della salute DGSAF-Ufficio 3 tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail (a.maroni@sanita.it) nonché al Centro di Referenza Nazionale per le malattie dei pesci presso l’IZS di Padova (MDallaPozza@izsvenezie.it; atoffan@izsdellevenezie.it ).
Tale richiesta dovrà contenere le informazioni principali relative alla zona oggetto di riconoscimento (allevamenti presenti, presenza di barriere che impediscono la risalita dei pesci etc). Questa prima fase propedeutica consentirà di verificare in anticipo la sussistenza dei requisiti di base per dare inizio all’iter che porterà al riconoscimento di indennità della zona. Qualora la zona interessi più ASL o più Regioni, la domanda dovrà essere presentata dalle tutte le Regioni interessate. Le singole aziende presenti nella zona interessata dovranno produrre singolarmente la stessa documentazione prevista per il "Riconoscimento di singole aziende indenni. I dati delle singole aziende dovranno essere integrati con una planimetria in scala delle singole strutture e di una mappa dell'area in cui sia evidenziata la localizzazione dell'ostacolo a valle dell'ultimo impianto.
L’iter prevede che sia la regione o provincia autonoma competente a inoltrare il dossier di richiesta di riconoscimento di indennità di una determinata zona. Il dossier, dovrà essere trasmesso al Ministero della salute-DGSAFV-Ufficio 3 via e-mail (dgsa@postacert.sanita.it ; a.maroni@sanita.it)
Per ottenere il riconoscimento di zone indenni da una o più malattie di cui all'allegato IV, parte II del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148, le AA.SS.LL territorialmente competenti devono inviare per ciascuna azienda l’allegato previsto (II o IV della decisione 2009/177/CE) a seconda del tipo di richiesta che si intende effettuare.
Gli allegati devono essere compilati in inglese:
I tempi sono connessi alla data di inserimento da parte della Commissione europea della richiesta nel Comitato PAFF. Dal momento della presentazione al Comitato PAFF occorre aggiungere altri 60 giorni di pubblicazione del dossier sul portale del Ministero della salute. In caso di rilievi da parte degli Stati Membri occorre calcolare altri 60 giorni dal momento di pubblicazione della risposta.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi