Data ultimo aggiornamento: 28 aprile 2021
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
L’Ufficio di segreteria CCEPS, una volta ricevuto il ricorso, chiede all’Ordine di provvedere a trasmettere telematicamente tutti i documenti relativi al procedimento, nonché le eventuali controdeduzioni.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, commi uno e due, del DPR n. 221/1950, il ricorrente può prendere visione dei documenti e delle controdeduzioni eventualmente depositate da coloro ai quali il ricorso sia stato notificato, mediante apposita istanza formulata espressamente nel ricorso.
Nel caso di mancata formulazione dell’apposita istanza nel ricorso, il ricorrente sarà invitato dall’Ufficio di Segreteria della CCEPS a provvedere, laddove interessato, alla richiesta di presa visione degli atti e documenti mediante la trasmissione all’indirizzo di posta elettronica cceps@postacert.sanita.it dell’apposito modello, debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dell’interessato o dell’eventuale delegato e dalla procura di costituzione in giudizio (ove ci si avvalga di un avvocato difensore).
Presidente dell’Ordine o l’avvocato difensore
Procuratore della Repubblica territorialmente competente
Istanza per la presa visione degli atti e documenti formulata espressamente nel ricorso introduttivo del giudizio.
In alternativa, mediante la presentazione dell’apposito modulo all’indirizzo pec cceps@postacert.sanita.it, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato dalla fotocopia del documento di identità dell’interessato o dell’eventuale delegato e dalla procura alle liti (ove ci si avvalga di un avvocato difensore).
30 giorni
Tariffa: gratuito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 1 - Affari generali e segreteria CCEPS